21 maggio 2021

Under 36: bonus prima casa, quali sono le novità con l’approvazione del decreto sostegni-bis

L’approvazione del Decreto Sostegni-bis ha confermato le nuove agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani under 36.

“Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione” è il titolo dell’art. 63 contenuto nel testo della bozza del nuovo Decreto Sostegni-bis, approvato nella giornata del 20 maggio 2021 dal Consiglio dei ministri.

L’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’inserimento di un credito di imposta per gli acquisti assoggettati ad iva, la cancellazione dell’imposta sostitutiva per i mutui, e una copertura pari all’80% del valore del finanziamento per chi ha un ISEE fino a 30.000 euro, rappresentano le principali novità emergenti dal testo.

In primo luogo, è importante precisare che è previsto il bonus prima casa per giovani under 36, ovvero per coloro che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto viene stipulato. Il termine di presentazione della domanda, però, viene anticipato di sei mesi rispetto a quanto riportato nella bozza del 30 aprile 2021, infatti, non è più fino al 31 dicembre 2022 ma fino al 30 giugno dello stesso anno.

Esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale – i giovani acquirenti della prima casa di abitazione sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Come abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza, questa esenzione si applica sugli atti a titolo oneroso della proprietà abitativa (compravendita), sugli atti di nuda proprietà e di usufrutto. È bene precisare che non rientrano le seguenti categorie di immobili:
  • abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A1);
  • abitazioni in ville (categoria catastale A8);
  • castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A9).

Credito di imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA – i giovani acquirenti possono beneficiare di un credito di imposta nel caso in cui non trova applicazione il regime di esenzione dell’Iva, ovvero, nel caso in cui quest’ultima deve essere pagata sul valore della casa. Questo credito può essere utilizzato in compensazione (ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241), sull’imposta di registro per successivi atti di donazione o di successione, o ancora, nella dichiarazione dei redditi. Secondo quanto precisato nel testo il credito di imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Cancellazione dell’imposta sostitutiva per i mutui– i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i giovani acquirenti under 36, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Copertura dell’80% del valore del finanziamento con ISEE non superiore a 30mila euro– per la categoria in questione che presentano un ISEE non superiore a 30.000 euro è concessa una copertura del Fondo elevata all’80% della quota capitale. I soggetti finanziatori, in questo caso, dovranno indicare le condizioni di maggior favore in sede di richiesta della garanzia.

Infine, si rende noto che il Fondo per le politiche giovanili viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. L’obiettivo è quello di finanziare le politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile.
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