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Cari amici professionisti:
con uno stravolgimento di principio, di straordinaria importanza STORICA le forze imprenditoriali e sindacali dell’industria manifatturiera e finanziaria predominanti in Italia (ed in Europa), forze che vedono la crisi del loro impero che con la globalizzazione si frantuma, dopo aver spogliato le finanze dello Stato e creato il debito pubblico che è stato creato, cercano di incorporare le “Professioni” facendole sparire nel loro ventre da arpie. I professionisti italiani, sempre divisi, e lo hanno dimostrato con l’assenza alla manifestazione del primo marzo, e individualisti devono cogliere questo ultimo segnale e muoversi! O I CONSIGLI NAZIONALI, Ed IN PARTICOLARE MI RIVOLGO AL MIO CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, SI MUOVONO ORA DIRETTAMENTE E SENZA DELEGARE AD ALTRI, OPPURE è LA loro fine. Si convochi immediatamente una riunione nazionale dei Presidenti!
Il CNDCEC ha già a sue mani anche i denari per fare qualunque iniziativa. Prego gli Ordini che leggono questo messaggio, per il tramite dei loro Presidenti di dare il sostegno (se lo ritengono – sic!) a questo mio invito. Se questo sostegno mancherà … tutto continuerà a rotolare verso il baratro … come prima. E li prego anche di informare e mobilitare i loro iscritti.
Da parte mia numererò e conterò e comunicherò all’Assemblea dei Presidenti gli Ordini, ed i Soggetti che daranno il loro sostegno rispondendo a questo messaggio.
Dott. Colucci Giancarlo
Presidente Ordine Sanremo
ABOLIZIONE del Capo V del TUIR “REDDITI DI LAVORO AUTONOMO”
Riforma fiscale - Linee guida di intervento
La nuova delega fiscale che sarà esaminata dal Consiglio dei Ministri presenta diverse novità per i lavoratori autonomi.
L'attività professionale verrà fiscalmente assimilata a quella d'impresa, con l'applicazione di un'unica imposta definita "imprenditoriale" su un reddito che potrebbe anche essere determinato con il criterio di competenza e non più con il criterio di cassa.
La nuova imposta si applicherà all'attività d'impresa o professionale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (impresa individuale, coniugale o familiare, studio associato ecc.) e a prescindere dalla distribuzione del relativo reddito al professionista, all'associato, all'imprenditore o al socio.