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Le novità sugli spedizionieri - L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 19/D del 24 giugno 2011, ha chiarito le novità introdotte dall’articolo 82 del Dlgs 59/2010 (modifiche al Dpr 23 gennaio 1973 n. 43) che riguardano gli spedizionieri doganali. In particolare con le nuove norme la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata, e specifica una competenza già esercitata dall’Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla “Agenzia delle dogane” in luogo del precedente “Ministero delle finanze”, in più viene introdotta una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato.
Il registro degli ausiliari - Viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale, con l’Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari, e come criterio d’individuazione del registro in cui l’ausiliario può chiedere l’iscrizione viene individuato il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell’ausiliario stesso. In tale registro, sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.
La nomina - La nomina a spedizioniere doganale, è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata rilasciata dalla “Agenzia delle dogane” in luogo del precedente “Ministero delle finanze”.Tale nomina abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato.
Lo spedizioniere doganale - Uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, anche facendosi coadiuvare da altri spedizionieri. Deve mantenere l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, e in caso di illecito compiuto presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l’Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l’adozione dei relativi previsti provvedimenti.
La partecipazione all‘esame - Possono partecipare all’esame coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano iscritti alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale ausiliario. Possono partecipare al conseguimento della abilitazione anche coloro che, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Si ricorda inoltre che tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive, ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, possono partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari.