22 giugno 2012

Amministratore “distratto”: non è responsabile il ragioniere

L’amministratore della società deve rispettare gli obblighi di controllo dei conti, anche se il parere del professionista è positivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La responsabilità dell’amministratore - Per i professionisti che hanno a che fare con le imprese è spesso difficile barcamenarsi in questioni relative alla revisione dei conti, anche perché in molti casi la decisione interna al consiglio della società può optare per decisioni che inevitabilmente portano a comportamenti illeciti. Quale sarà allora la posizione del commercialista in rapporti con siffatte tipologie di società e relativi amministratori? Secondo la Cassazione, quando un amministratore unico di una società si sottrae consapevolmente ai propri obblighi di controllo della stessa, non può essere imputata al professionista alcuna responsabilità, neanche in caso di bancarotta. Il fatto è che i giudici ritengono che sia dovere dell’amministratore la cura dei conti, pertanto qualora questi dovessero essere errati e condurre alla bancarotta documentale, a rispondere del reato sarà proprio l’amministratore unico. Ma vediamo di seguito il caso verificatosi nei giorni scorsi, che può tracciare delle linee guida per eventuali situazioni analoghe.

Il caso – Come s’è detto, nel caso in esame un amministratore unico per la durata di tre esercizi consecutivi non aveva annotato né gli ammortamenti né gli interessi passivi, col fine palese di far risultare ancora attiva una società che a tutti gli effetti era in un periodo estremamente critico. L’amministratore unico, a ben vedere, credeva di avere dalla sua l’approvazione da parte dell’assemblea di una delibera in base alla quale veniva disposto che gli ammortamenti non dovessero essere indicati. Proprio alla luce di quanto stabilito con questa delibera, il ragioniere al quale era stata affidata la ritenuta delle scritture contabili aveva rilasciato un parere tecnico contabile di regolarità affermativo.In ragione di tutti gli elementi esposti, già il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto l’amministratore unico colpevole di bancarotta semplice documentale, pertanto questi ha ben pensato di presentare ricorso in Cassazione.

La sentenza della Cassazione – Con la sentenza n. 23606 del 14 giugno 2012, la Cassazione ha confermato le conclusioni dei giudici del Tribunale e della Corte d’Appello, ascrivendo all’amministratore unico il reato di bancarotta semplice documentale. Nello specifico, essendo stata affidata la ritenuta delle scritture contabili a un professionista competente in merito, la difesa dell’amministratore unico ha sostenuto che questi non sarebbe stato obbligato a controllare la corretta trascrizione degli ammortamenti e degli interessi passivi. Purtroppo, però la ritardata dichiarazione di fallimento della società, verificatasi proprio alla luce della mancata indicazione degli ammortamenti, aveva causato una completa erosione del capitale. In ragione di ciò, quindi, nell’atto di respingere il ricorso presentato, la Cassazione ha sottolineato che le suddette omissioni non erano state determinate da incuria da parte del professionista, bensì dalla volontà dell’amministratore di far sopravvivere in maniera fittizia la società senza tener conto del deficit e dei debiti che andavano ammassandosi. Dunque, emerge che non ha alcuna importanza il sussistere di un parere tecnico positivo espresso dal commercialista, poiché se anche fosse stato verace non avrebbe in alcun avuto il potere di esonerare l’amministratore “dai suoi doveri di controllo”. In definitiva, la Cassazione ha altresì affermato che appellarsi alla presenza di una tenuta delle scritture contabili affidata a un professionista competente “rappresentava null’altro che la giustificazione formale della scelta di omettere l’annotazione delle componenti negative”, pertanto il ragioniere è stato sollevato da ogni responsabilità che invece sono rimaste in carico all’amministratore, così come in precedenza avevano deciso sia il Tribunale che la Corte d’Appello.

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