20 gennaio 2026

Amministrazione giudiziario e adempimenti fiscali, ecco le linee guida dei Commercialisti

Nuove linee guida CNDCEC-FNC: IVA, redditi, immobili esenti e nodi irrisolti per chi gestisce beni confiscati

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’amministratore giudiziario non gestisce solo beni: governa un “perimetro” in cui il diritto penale, amministrativo e tributario si sovrappongono, con responsabilità elevate e obblighi di rendicontazione puntuali. Proprio sul fronte fiscale, storicamente, si sono concentrate le maggiori incertezze operative. 

Per rispondere a questo bisogno, Consiglio e Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Linee guida in materia di adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario”. 

Un quadro normativo in evoluzione, ma non ancora organico 

Il documento ricostruisce le ragioni per cui la fiscalità dei beni sequestrati e confiscati resta un terreno complesso: prima dell’intervento del d.lgs. 159/2011, la gestione fiscale si muoveva spesso tra prassi, indicazioni dei giudici e letture non uniformi. Le linee guida richiamano il tentativo di sistematizzazione avviato dagli artt. 50 e 51 del Codice Antimafia, poi affinato da interventi successivi (L. 228/2012 e d.lgs. 175/2014), senza però arrivare – sottolineano i Commercialisti – a una disciplina tributaria davvero specifica e completa, capace di riflettere le peculiarità dei beni “attinti” da misura. 

Ne deriva un compito delicatissimo: assicurare continuità degli adempimenti (e quindi tutela dell’Erario), senza comprimere i diritti dei terzi coinvolti e senza creare asimmetrie operative tra tipologie di beni (mobili, immobili, aziende, partecipazioni) e forme giuridiche (imprese individuali, società di persone, società di capitali).

Dalla teoria alla pratica: IVA, contabilità separata e dichiarazioni su misura 

Uno dei punti di maggiore utilità operativa è il focus sugli adempimenti concreti, soprattutto in ambito IVA. Le linee guida consolidano l’impostazione secondo cui l’amministratore giudiziario, durante l’incarico, è tenuto – nei casi delineati – a fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA, oltre a LIPE e dichiarazione IVA annuale, utilizzando la partita IVA del soggetto destinatario del sequestro e curando gli adempimenti di variazione dati. Sul piano operativo, il documento evidenzia passaggi chiave come:

  • contabilità separata (quando necessaria); 
  • compilazione delle LIPE e della dichiarazione IVA indicando codice fiscale e partita IVA societaria, e inserendo
  • i dati dell’amministratore giudiziario come dichiarante (codice carica 5); 
    per la fattura elettronica relativa, ad esempio, ai canoni di locazione: valorizzazione del campo “soggetto terzo” nello “soggetto emittente” secondo le regole tecniche richiamate. 

Spazio anche ai casi “ibridi” (sequestro di quote, sequestro parziale, vendite delegate a terzi): nelle vendite giudiziarie di beni provenienti da impresa, viene richiamato il meccanismo per cui l’incaricato della vendita emette fattura con IVA e l’impresa cedente provvede poi a registrazione e ulteriori adempimenti nei termini. 

Immobili, esenzioni e nodi aperti: cosa resta da chiarire

Tra i profili più significativi, le linee guida richiamano la disciplina introdotta dal comma 3-bis dell’art. 51 CAM per gli immobili: durante sequestro/confisca e fino ad assegnazione o destinazione, è prevista la sospensione del versamento di imposte e tributi legati al possesso/proprietà e l’esenzione (in vari casi) da imposta di registro, ipocatastali e bollo per atti e contratti relativi agli immobili. 

Ma è nella sezione “questioni irrisolte” che il documento segnala il punto più sensibile per molti professionisti: il passaggio di consegne tra amministratore giudiziario e coadiutore ANBSC dopo la confisca di secondo grado e prima della definitività. Qui si evidenzia un vuoto operativo: l’art. 51 attribuisce gli adempimenti all’amministratore giudiziario fino alla confisca definitiva, ma nella prassi, dopo il secondo grado, la gestione passa all’Agenzia e non sempre il coadiutore ha poteri di rappresentanza fiscale “speculari”. Nelle società di capitali, spesso si “tampona” demandando gli adempimenti al legale rappresentante nominato; più problematiche restano società di persone e ditte individuali. 

La conclusione che attraversa l’intero impianto è coerente con il comunicato stampa: le linee guida nascono come strumento di supporto operativo, ma al tempo stesso fotografano una materia che continua a richiedere riordino e certezze, per evitare che la corretta gestione fiscale dei beni in sequestro e confisca dipenda ancora da prassi non uniformi e da soluzioni “caso per caso”. 

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