Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’amministratore giudiziario non gestisce solo beni: governa un “perimetro” in cui il diritto penale, amministrativo e tributario si sovrappongono, con responsabilità elevate e obblighi di rendicontazione puntuali. Proprio sul fronte fiscale, storicamente, si sono concentrate le maggiori incertezze operative.
Per rispondere a questo bisogno, Consiglio e Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Linee guida in materia di adempimenti fiscali dell’amministratore giudiziario”.
Il documento ricostruisce le ragioni per cui la fiscalità dei beni sequestrati e confiscati resta un terreno complesso: prima dell’intervento del d.lgs. 159/2011, la gestione fiscale si muoveva spesso tra prassi, indicazioni dei giudici e letture non uniformi. Le linee guida richiamano il tentativo di sistematizzazione avviato dagli artt. 50 e 51 del Codice Antimafia, poi affinato da interventi successivi (L. 228/2012 e d.lgs. 175/2014), senza però arrivare – sottolineano i Commercialisti – a una disciplina tributaria davvero specifica e completa, capace di riflettere le peculiarità dei beni “attinti” da misura.
Ne deriva un compito delicatissimo: assicurare continuità degli adempimenti (e quindi tutela dell’Erario), senza comprimere i diritti dei terzi coinvolti e senza creare asimmetrie operative tra tipologie di beni (mobili, immobili, aziende, partecipazioni) e forme giuridiche (imprese individuali, società di persone, società di capitali).
Uno dei punti di maggiore utilità operativa è il focus sugli adempimenti concreti, soprattutto in ambito IVA. Le linee guida consolidano l’impostazione secondo cui l’amministratore giudiziario, durante l’incarico, è tenuto – nei casi delineati – a fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA, oltre a LIPE e dichiarazione IVA annuale, utilizzando la partita IVA del soggetto destinatario del sequestro e curando gli adempimenti di variazione dati. Sul piano operativo, il documento evidenzia passaggi chiave come:
Spazio anche ai casi “ibridi” (sequestro di quote, sequestro parziale, vendite delegate a terzi): nelle vendite giudiziarie di beni provenienti da impresa, viene richiamato il meccanismo per cui l’incaricato della vendita emette fattura con IVA e l’impresa cedente provvede poi a registrazione e ulteriori adempimenti nei termini.
Tra i profili più significativi, le linee guida richiamano la disciplina introdotta dal comma 3-bis dell’art. 51 CAM per gli immobili: durante sequestro/confisca e fino ad assegnazione o destinazione, è prevista la sospensione del versamento di imposte e tributi legati al possesso/proprietà e l’esenzione (in vari casi) da imposta di registro, ipocatastali e bollo per atti e contratti relativi agli immobili.
Ma è nella sezione “questioni irrisolte” che il documento segnala il punto più sensibile per molti professionisti: il passaggio di consegne tra amministratore giudiziario e coadiutore ANBSC dopo la confisca di secondo grado e prima della definitività. Qui si evidenzia un vuoto operativo: l’art. 51 attribuisce gli adempimenti all’amministratore giudiziario fino alla confisca definitiva, ma nella prassi, dopo il secondo grado, la gestione passa all’Agenzia e non sempre il coadiutore ha poteri di rappresentanza fiscale “speculari”. Nelle società di capitali, spesso si “tampona” demandando gli adempimenti al legale rappresentante nominato; più problematiche restano società di persone e ditte individuali.
La conclusione che attraversa l’intero impianto è coerente con il comunicato stampa: le linee guida nascono come strumento di supporto operativo, ma al tempo stesso fotografano una materia che continua a richiedere riordino e certezze, per evitare che la corretta gestione fiscale dei beni in sequestro e confisca dipenda ancora da prassi non uniformi e da soluzioni “caso per caso”.