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Albo amministratori giudiziari - Sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, è stato pubblicato il D.M. n. 160 del 19 settembre 2013, ovvero il decreto che reca le disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, e le modalità di sospensione, cancellazione dal suddetto Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia. Il regolamento emanato dal ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico reca in particolare le disposizioni in materia di iscrizione nell’albo, e le modalità di sospensione e di cancellazione dallo stesso, oltreché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.
Articolazione dell’Albo - Secondo le disposizioni del decreto, l'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia che è il titolare del trattamento dei dati personali. L'Albo è articolato nella “sezione ordinaria” e nella “sezione esperti in gestione aziendale”. L'iscrizione nella sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo.
Tenuta dell’Albo - L'Albo è tenuto con modalità informatiche (verrà inserito in uno spazio dedicato, nel sito del Ministero della Giustizia con una area di ascesso libera e una riservata), che assicurino una rapida elaborazione di dati con finalità anche statistiche e ispettive. L'Albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministratore giudiziario, la sezione dell'Albo nella quale è iscritto e l'Ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata invece, sono inseriti gli incarichi ricevuti, con specifica indicazione dell'autorità che ha attribuito l'incarico, nonché della data di conferimento e di cessazione, gli acconti e il compenso finale ricevuti.
L’accesso riservato - Alla parte riservata dell'Albo è consentito l'accesso ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché al Direttore dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, o ad un soggetto da quest'ultimo delegato.
La domanda di iscrizione - Sono iscritti, tramite la presentazione della domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali, nonché di onorabilità previsti dal D.Lgs. 14/2010. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione nell'Albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, la domanda di iscrizione, compilata secondo il modello approvato, e producendo in allegato anche: