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In una lettera aperta indirizzata al Ministro della Giustizia, l’Associazione Nazionale Commercialisti è tornata sulla spinosa questione dell’attuazione dell’Albo degli Amministratori Giudiziari che, nonostante i ripetuti interventi richiesti (tra cui quello della stessa ANC, con altra lettera aperta nell’aprile del 2014) e le specifiche contenute nel DM 26 gennaio 2016, stenta a decollare.
Le ragioni della missiva si fondano, anzitutto, sulle difficoltà della procedura prevista per l’iscrizione al detto Albo, che risulta alquanto farraginosa malgrado il dichiarato obiettivo di semplificazione su cui sta da tempo attestandosi l’azione delle Istituzioni; ancor di più la critica è avanzata all’ingiustificabile ritardo che – protraendosi ormai da sei anni dall’istituzione dell’Albo, disposta con il D.Lgs. n. 14/2010 – rende a tutt’oggi di fatto inutilizzabile quello strumento.
Il DM 26 gennaio 2016 ha peraltro ridato vigore alla questione e contribuito a sollevare nuove critiche con le previsioni contenute negli artt. 3 e 4, che fanno cenno a collegamenti informatici per l’accesso alle funzionalità dell’Albo che invece non risultano ancora attivi.
Se a questo si aggiunge l’ulteriore indicazione fornita dal Ministero pochi giorni fa, secondo cui “gli amministratori possono inoltrare la domanda d’iscrizione a partire dal 30 maggio 2016 solamente in via telematica e che sono chiamati all’invio telematico anche tutti coloro che abbiano già presentato la domanda cartacea”, il quadro di un possibile efficace processo di sburocratizzazione e semplificazione appare ulteriormente compromesso.
La missiva ritorna poi su altri aspetti della normativa antimafia che già più volte e da varie parti hanno ricevuto critiche: per primo, la riformulazione dell’art. 41 bis del Testo Unico Antimafia, rubricato “Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate”, che prevede che qualora la confisca ed il sequestro riguardino “aziende estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio e di straordinario interesse socio-economico”, sia possibile nominare, in qualità di amministratori giudiziari, “dipendenti Invitalia” che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività di gestione di azienda. L’ANC a riguardo ribadisce che la funzione di Amministratore giudiziario dovrebbe essere svolta da un soggetto terzo, qualificato professionalmente e super partes, requisiti – questi – che senz’altro difettano in un dipendente pubblico, non foss’altro per l’immanente rischio di conflitto di interesse che può determinarsi nell’esercizio dell’attività di amministrazione, stante l’eventualità che l’azienda amministrata venga acquisita dallo Stato, il quale detiene quote di partecipazione della stessa Invitalia!
Altro nodo critico è poi quello relativo dalla determinazione del compenso spettante all’amministratore giudiziario, secondo le modalità stabilite dal DPR 7 ottobre 2015 n.177.
I criteri individuati dalla norma sembra, infatti, che svalutino l’impegno richiesto per lo svolgimento di quell’attività, non tenendo conto dell’elevato tecnicismo della materia, dell’alto grado di professionalità richiesto e delle importanti responsabilità personali a cui i professionisti-amministratori sono chiamati, a confronto dei quali i compensi così determinati appaiono decisamente irrisori.
In conclusione della missiva, l’’Associazione Nazionale Commercialisti rimarca nuovamente gli effetti pregiudizievoli sui professionisti di una condotta inefficiente della Pubblica Amministrazione, auspicando che – al contrario – dopo il nuovo recente intervento del Ministero delle Giustizia, l’accesso all’iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari possa finalmente avvenire in tempi rapidi, affinchè ne sia garantita la piena operatività, in considerazione del ruolo strategico che l’ Amministratore Giudiziario ricopre ai fini del rispetto della legge e del contrasto alla criminalità.
Ulteriore auspicio è che le anomalie segnalate vengano prontamente risolte dal Senato, recependo le proposte che all’uopo sono state formulate.