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Premessa – Gli avvisi bonari aventi per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviate a mezzo posta, bensì verranno messe a disposizione del contribuente sul “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”. È questa in sostanza la novità principale contenuta nella circolare n. 98 INPS che ha fatto scattare non poche polemiche da parte dei Dottori Commercialisti, manifestate anche sui social network più diffusi. Infatti, secondo questi ultimi dalla nuova procedura introdotta emergono alcuni ostacoli interpretativi che mettono in difficoltà il contribuente e il professionista che lo segue. Vediamo quali.
La circolare - Prima di entrare nel merito delle lamentele da parte dei professionisti, è bene ripercorrere brevemente il contenuto della circolare INPS incriminata. In pratica, nei giorni scorsi l’Istituto previdenziale con la circolare n. 98/2013 affermava che, a partire dalle rate in scadenza a novembre 2012 e febbraio 2013, l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma sarà messo a disposizione del contribuente sul “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”. Inoltre, per visualizzare tale avviso è necessario accedere nel Cassetto e selezionare dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni: “Posizione assicurativa Avvisi Bonari”; “Comunicazione bidirezionale Avvisi bonari”. Con la prima opzione è possibile visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda invece si visualizza la comunicazione che solitamente veniva spedita. Per completezza d’informazione si precisa che qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, bisogna comunicare al call-center dell'Istituto gli estremi del modello F24 per consentire un rapido abbinamento del versamento; viceversa, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Il problema – Alla luce di quanto appena affermato, il problema secondo l’ANC sta proprio nell’individuazione dal punto di vista legale ed operativo della data dalla quale far decorrere il pagamento dell’avviso con l’applicazione delle sanzioni ridotte. “Sarà quella del deposito dell’avviso nel cassetto oppure il giorno in cui il contribuente ha effettuato l’accesso e potuto visionare l’avviso? - si è chiesta l’ANC - Nel primo caso si sarà costretti ad accedere al proprio cassetto previdenziale quotidianamente, in modo da non rischiare di perdere giorni preziosi, ma non è pensabile costringere il contribuente a collegarsi ogni giorno al solo scopo di verificare la propria posizione”. Anche secondo il vicepresidente dell’ODCEC di Roma, Luigi Lucchetti, “non è possibile che l’INPS scarichi l’onere di informare le aziende mettendo semplicemente a disposizione sul proprio portale gli avvisi con i quali si comminano sanzioni, obbligando i loro commercialisti a visionare giornalmente la posizione di tutti i loro assistiti per verificare se, per caso, vi è una richiesta di pagamento che riguarda qualcuno fra i propri clienti”.
La soluzione – Presa visione del problema che si è venuto creare, e forte dei disagi che l’intervento dell’Istituto previdenziale ha creato, i commercialisti non si fermano solamente alle lamentele, ma vanno oltre; propongono, infatti, una soluzione all’inconveniente. L’ANC, così come confermato dallo stesso vicepresidente dell’ODCEC di Roma, Luigi Lucchetti, chiede in sostanza che venga ripristinata una comunicazione, anche via PEC, che informi i professionisti in caso di irregolarità da sanare. Una soluzione, tra l’altro, che si pone in un’ottica di ammodernamento poiché entro il 30 giugno anche le imprese individuali avranno l’obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata.