14 febbraio 2013

Avvocati: in 60.000 senza previdenza

In attesa del regolamento per gli iscritti all’Albo che non possono iscriversi alla Cassa.
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’incognita dei 60.000 - Questo avvocato a chi lo do? Tale è l’emblematico quesito emerso in seguito all’entrata in vigore della ‘Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense’, ossia la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 che è operante dallo scorso 2 febbraio. In sostanza, a destare non poche preoccupazioni è la situazione previdenziale di ben 60.000 avvocati che, pur essendo iscritti all’Albo, non possono effettuare la conseguente iscrizione alla Cassa di previdenza poiché il fatturato, ai fini d’Iva, non raggiunge la soglia minima dei 15.000 euro e il rispettivo reddito, ai fini Irpef, è inferiore ai 10.000 euro. Quindi per questi 60.000 professionisti non si sa come agire sotto il profilo della previdenza e dell’assistenza.

La decisione della Cassa - La Cassa, dal canto suo, è venuta in contro a questi avvocati che non sanno come regolarsi circa la propria posizione. Pertanto è stato deciso che per gli stessi l’ente previdenziale non chiederà alcun contributo minimo prima che dell’emanazione e dell’approvazione, a firma dei Ministeri competenti, di un regolamento che stabilisca delle ben precise linee guida.

L’ordinamento – Ora, secondo quanto stabilito dalla Riforma, all’art. 21, comma 8, della Legge 247/12, quando un avvocato si iscrive all’Albo deve contestualmente provvedere all’iscrizione presso il proprio ente di previdenza e assistenza. Si tratta quindi di un obbligo che in passato era comunque già in vigore per tutti quegli avvocati che, esercitando la professione con continuità, rientravano nei suddetti requisiti di reddito e fatturato. Ora, però, la Riforma prevede che tutti gli iscritti debbano provvedere in maniera ‘contestuale’ alla relativa iscrizione alla Cassa forense, ciò indipendentemente dai livelli di reddito e fatturato. Inoltre, al comma 10 del medesimo articolo pocanzi citato, si sottolinea che nessun’altra forma di assistenza previdenziale verrà accettata in alternativa all’iscrizione alla Cassa, neanche quella alla gestione separata Inps.

Il regolamento della Cassa
– Dunque, per uscire dall’impasse bisogna andare a leggere il comma 9, sempre dell’articolo 21. Secondo questa disposizione, sarà compito della Cassa, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, redigere ed emanare un regolamento che determini le linee guida che gli iscritti, con o senza requisiti di reddito e fatturato, dovranno seguire per procedere all’iscrizione. L’intento è quello di stabilire soglie di reddito inferiori a quelle attuali e di applicare un’ulteriore contrazione dei minimi contributivi dovuti, oltre a possibili condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per avvocati che vivono in particolari situazioni di disagio e difficoltà. È lo stesso ente previdenziale forense che assicura i propri iscritti (e non) che si occuperà di disciplinare i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza, prendendo in esame anche le diverse condizioni come, ad esempio, l'iscrizione retroattiva, i benefici per gli ultraquarantenni e gli effetti previdenziali della cancellazione dagli albi richiesta successivamente all’entrata a regime di tale regolamento.

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