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Con una recentissima sentenza (n. 11700 dell’11 luglio 2012), la Suprema Corte di Cassazione ha dato ragione ad un avvocato che, dopo alcuni anni di giudizio, ha visto finalmente riconosciuto il suo diritto ad essere ricompensato per l’attività professionale svolta in favore di una sua ex cliente.
L’ingiunzione di pagamento. L’avvocato chiedeva ed otteneva dal giudice di Pace di Torino un’ingiunzione di pagamento di circa 3mila euro, a carico di una donna, assumendo di averla assistita in un giudizio contro una società immobiliare. L’ingiunta, dal canto suo spiegava opposizione al decreto, negando di aver mai conferito il mandato al professionista. Si era infatti limitata alla sola sottoscrizione della procura “ad litem”, mentre l’attività era stata svolta, per la gran parte, da un legale appartenente ad altro foro.
Riduzione della parcella. Al termine del giudizio di opposizione, l’adito Tribunale condannava l’opponente al pagamento di un importo minore rispetto a quello precedentemente ingiunto (1.350 in luogo di 2.300 euro oltre interessi e spese), ritenendo che l’incarico professionale in parola non potesse essere disconosciuto, dal momento che non solo vi era stata la sottoscrizione della procura, ma che la stessa era stata fatto oggetto di esplicita revoca, così facendo venir meno ogni nesso con l’altro legale. A questo punto, il giudizio è proseguito in Cassazione.
Rilievi della Corte. Come anticipato, il Supremo Collegio ha confermato l’obbligo alla corresponsione della parcella, da parte della riluttante cliente. Nelle motivazione, si è osservato che “la condivisibile astratta distinzione tra contratto d'opera professionale e procura alle liti si pone come deroga alla presunzione di coincidenza tra i due negozi e, di conseguenza, di identità tra chi conferisce la seconda e chi stipula, in qualità di cliente, il primo: va dunque stabilita in concreto la ricorrenza dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie, soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui la parte, che debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel Foro, si rivolga ad un professionista più a lei prossimo, e che sia poi quest'ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del Foro ove deve aver luogo il processo, al quale poi la parte medesima conferisce il mandato ad quem: in tale ipotesi è dunque astrattamente ipotizzabile sia che la stessa parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale dell'altro luogo soltanto la procura tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, sia invece che abbia inteso direttamente conferire ad entrambi i legali il mandato di patrocinare (oltre che la procura ad litem), o che abbia comunque inteso conferirlo anche al legale del Foro della causa, per il tramite del professionista della città di sua residenza”.
L’accordo. Ebbene, secondo gli Ermellini, per sostenere la configurazione della prima fattispecie, si deve dimostrare l’esistenza di un accordo, in forza del quale l’avvocato conferitario della procura si sia obbligato a richiedere il compenso al proprio corrispondente e non al cliente finale. Circostanza che, nel caso di specie, non è stata nemmeno dedotta. Ciò ha comportato il rigetto del ricorso proposto dalla debitrice, con compensazione delle spese di lite.