3 agosto 2026
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3 agosto 2026

Cassa Dottori Commercialisti: dal 3 agosto le domande per i bonus asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi

Il bando riconosce agli iscritti un rimborso fino a 1.000 euro per ciascun figlio per le spese educative e fino a 500 euro per i centri estivi. Le richieste devono essere trasmesse entro il 3 novembre 2026 attraverso i servizi DAS e DCE

Autore: Lucia Giampà

A partire dalla giornata odierna, lunedì 3 agosto 2026, gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti potranno presentare domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei figli ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia.

L’iniziativa, prevista dall’articolo 56-ter del Regolamento Unitario, è finalizzata a favorire la conciliazione tra lo svolgimento dell’attività professionale e gli impegni familiari. Per il 2026 la Cassa ha stanziato complessivamente 1,7 milioni di euro, suddivisi tra le due tipologie di intervento. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente attraverso i servizi online messi a disposizione fino al 3 novembre 2026dalla Cassa. Non saranno ammesse richieste trasmesse con modalità differenti.

Due distinte tipologie di rimborso

Il bando prevede, in primo luogo, un rimborso per le spese relative all’iscrizione e alla frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia, riferite all’anno educativo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 luglio 2026. Il contributo è pari alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun figlio. Per questa misura sono state stanziate risorse pari a 1,2 milioni di euro.

La seconda tipologia riguarda le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza dei centri estivi diurni situati in Italia, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta per i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e può raggiungere un importo massimo di 500 euro per ciascun figlio. Le risorse destinate a questa linea di intervento ammontano a 500.000 euro. Per entrambe le misure, la domanda non può essere accolta quando la spesa sostenuta risulta inferiore a 200 euro.

Chi può accedere al bando

Possono beneficiare dei contributi gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione erogata da qualsiasi ente. Fanno eccezione i titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, ai quali è consentito partecipare. È inoltre necessario avere dichiarato, per il periodo d’imposta 2024, nel modello Redditi 2025, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.

Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei requisiti richiesti, la domanda può essere presentata soltanto da uno dei due. Tra i destinatari sono compresi anche i genitori con minori in affido temporaneo o preadottivo, nonché in collocamento provvisorio presso i coniugi. L’erogazione del rimborso viene sospesa in presenza di irregolarità contributiva, secondo quanto previsto dal Regolamento Unitario della Cassa.

Rimborso calcolato sulla spesa rimasta a carico

Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

Quando le stesse spese siano state già coperte, in tutto o in parte, da altri contributi o sussidi, il rimborso della Cassa è calcolato esclusivamente sulla quota residua rimasta a carico dell’iscritto. Nella domanda devono pertanto essere indicati gli eventuali benefici già ricevuti da altri enti.

Qualora l’importo complessivo delle richieste accolte superi le risorse disponibili, i rimborsi saranno ridotti proporzionalmente. La percentuale spettante sarà determinata rapportando lo stanziamento disponibile all’ammontare complessivo delle domande ammesse.

Domande attraverso i servizi DAS e DCE

Le richieste devono essere presentate dal 3 agosto al 3 novembre 2026 utilizzando esclusivamente:

  • il servizio online DAS, per le spese relative ad asili nido e scuole dell’infanzia;
  • il servizio online DCE, per le spese riguardanti i centri estivi diurni.

È possibile richiedere entrambe le tipologie di contributo, ma occorre presentare due domande distinte e indipendenti. Deve inoltre essere trasmessa una singola domanda per ciascun figlio e per ogni tipologia di rimborso richiesta.

All’interno delle procedure telematiche il richiedente dovrà rendere specifiche dichiarazioni sostitutive relative al minore, all’altro genitore e agli eventuali contributi già ricevuti per le medesime spese.

La documentazione da allegare

Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un documento di identità in corso di validità del richiedente, insieme alle ricevute di pagamento fiscalmente valide.

I documenti di spesa devono indicare la struttura frequentata e consentire di individuare il figlio per il quale viene richiesto il rimborso. Qualora tali informazioni non siano riportate nella ricevuta, occorre allegare un’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo, dalla scuola dell’infanzia o dal centro estivo.

Se la fattura prevede un pagamento successivo alla sua emissione oppure rinvia a un bonifico bancario, deve essere prodotta anche la documentazione che dimostra l’effettivo pagamento.

Per i minori in affido o in collocamento provvisorio è richiesta anche la copia autentica del relativo provvedimento. La completezza della documentazione assume quindi un ruolo determinante: eventuali omissioni possono comportare l’inammissibilità della domanda.

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