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Il principio. I geometri iscritti alla Cassa previdenziale prima di aver compiuto i 25 anni di età hanno diritto alla riduzione della metà del contributo soggettivo solo per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi e non anche per il quarto anno.
La sentenza. Questo il chiarimento offerto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1111 del 26 gennaio 2012, resa nell’ambito di un giudizio che ha visto contrapposti un professionista e la Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, presso cui il medesimo era regolarmente iscritto.
Il caso. Nella specie, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del professionista, rigettava il gravame principale proposto dalla Cassa, dichiarando l’illegittimità della pretesa contenuta nella cartella esattoriale con la quale era stata posta in essere la riscossione della somma di poco più di 1.000,00 euro, oltre interessi ed accessori, quale saldo del contributo soggettivo dovuto dal resistente per l’anno 1997. Cartella alla quale il geometra si era opposto, eccependo di avere diritto per l’anno considerato (1997) alla riduzione del contributo nella misura del 50%, prevista ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. A), del vigente Regolamento della Cassa, in relazione ai primi tre anni di iscrizione.
Applicazione della riduzione. In particolare, a sostegno di quanto deciso, la Corte Distrettuale, contrariamente a quanto asserito dalla Cassa – per la quale ai fini dell’applicazione della riduzione non assumeva alcuna rilevanza l’anno di produzione del reddito – aveva ritenuto plausibile che il versamento contributivo doveva essere effettuato l’anno successivo a quello di riferimento e che proprio per questo la norma regolamentare avrebbe imposto di calcolare l’importo sulla base dei redditi maturati l’anno precedente a quello della dichiarazione Irpef. Ebbene, avverso la decisione della Corte della Corte d’appello di Napoli, la Cassa presentava ricorso in Cassazione.
L’interpretazione della Corte. Investita della vicenda, la Sezione Lavoro della Cassazione, in ordine alla questione controversa, ha osservato, tra l’altro, che: "l'art. 10, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (di Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), il quale prevede che per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo é ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e peri due anni successivi, va interpretato nel senso che la riduzione ivi contemplata va calcolata sui contributi soggettivi che il professionista é tenuto a versare nelle annualità espressamente contemplate dalla norma e non già anche sul contributo che il medesimo dovrà corrispondere nel quarto anno di iscrizione, ancorché tale contributo debba essere determinato percentualmente al reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'lrpef”. Ciò chiarito, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale dovrà ora procedere ad un nuovo esame della questione, conformandosi al suddetto principio di diritto.