24 ottobre 2026
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24 ottobre 2026

CDC, seconda rata dei contributi minimi entro il 2 novembre: le istruzioni per il pagamento

Per il versamento dei contributi soggettivo e integrativo minimi 2026 è possibile utilizzare anche il modello F24. La Cassa fornisce indicazioni sulla compilazione e sui tempi di registrazione dei pagamenti.
Autore: Lucia Giampà

Il 2 novembre 2026 scade il termine per il versamento della seconda rata dei contributi soggettivo e integrativo minimi dovuti dagli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Tra le novità di quest'anno figura la possibilità di effettuare i versamenti anche tramite modello F24, modalità introdotta a decorrere dalla contribuzione 2026, che si aggiunge agli strumenti già disponibili e consente di utilizzare, secondo le regole applicabili, anche la compensazione.

In vista della scadenza, la Cassa ha inoltre predisposto una guida operativa contenente le istruzioni per la corretta compilazione del modello, l'attribuzione dei versamenti e la gestione di eventuali errori.

Le modalità di versamento dei contributi minimi

Gli iscritti che hanno scelto l'addebito diretto sul conto corrente (SDD) possono effettuare il pagamento attraverso tale modalità. Per questi soggetti, il termine per modificare le coordinate bancarie precedentemente comunicate, mediante il servizio online PCM, era fissato al 18 ottobre 2026.

Coloro che, invece, non hanno attivato l'addebito diretto possono accedere al servizio online PPC, disponibile sul portale della Cassa, per generare alternativamente il documento di pagamento PagoPA oppure il modello F24 personalizzato. Il pagamento tramite PagoPA può essere effettuato anche utilizzando la Carta di Credito Dottori Commercialisti, attraverso il servizio MCC.

La Cassa ricorda, inoltre, che la generazione dei bollettini MAV è attualmente sospesa a causa di problemi tecnici riscontrati con BPER Banca.

Si precisa che il pagamento tramite F24 o PagoPA non è compatibile con una delega permanente SDD attiva per i contributi minimi. Gli iscritti interessati a utilizzare modalità alternative devono, pertanto, verificare preventivamente la propria posizione.

Modello F24: i dati necessari per la compilazione

Per effettuare correttamente il pagamento tramite F24, l'iscritto deve utilizzare il modello personalizzato e precompilato generato attraverso il servizio PPC, riportando fedelmente i dati predisposti dalla Cassa.

In particolare, devono essere indicati:

  • il codice fiscale dell'iscritto;
  • il codice ente 0015, identificativo della Cassa;
  • il codice tributo E150, valido per tutte le scadenze contributive;
  • il codice posizione di nove cifre, personale e specifico per ciascuna scadenza;
  • l'importo relativo all'intera obbligazione contributiva;
  • il periodo di riferimento, indicando nei campi «da mm/aaaa a mm/aaaa» rispettivamente 01/2026 e 12/2026.

Particolare attenzione deve essere prestata al codice posizione, che permette di associare automaticamente il versamento all'iscritto e allo specifico adempimento contributivo. Tale codice non può essere utilizzato per effettuare pagamenti riferiti ad altri professionisti o a scadenze differenti.

La Cassa precisa, inoltre, che non è possibile suddividere il pagamento in importi corrispondenti ai singoli contributi, dovendo essere riportata la somma complessivamente dovuta per l'obbligazione interessata.

Registrazione dei pagamenti e regolarità contributiva

Un ulteriore aspetto riguarda i tempi necessari per la registrazione dei versamenti effettuati tramite F24.

La Cassa acquisisce le informazioni sui pagamenti soltanto dopo aver ricevuto il relativo flusso telematico dall'Agenzia delle Entrate, generalmente disponibile entro circa due settimane dall'esecuzione del versamento.

Fino all'acquisizione del flusso, il pagamento non risulta registrato nella posizione contributiva dell'iscritto. Di conseguenza, non è possibile ottenere certificazioni di regolarità contributiva né procedere al riconoscimento di trattamenti pensionistici e prestazioni assistenziali subordinati alla regolarizzazione.

L'eventuale documentazione prodotta dall'interessato per dimostrare l'avvenuto pagamento non può sostituire il flusso telematico.

Resta comunque ferma, quale data del pagamento, quella del versamento risultante dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal momento in cui la Cassa provvede all'aggiornamento dell'estratto conto.

Versamenti errati o di importo diverso dal dovuto

Le istruzioni operative disciplinano anche le ipotesi di versamento insufficiente o superiore all'importo richiesto.

In caso di pagamento parziale, le somme vengono attribuite agli obblighi contributivi collegati al codice posizione secondo un ordine di priorità che prevede, nell'ordine, sanzioni, interessi, contributo di maternità, contributo integrativo e contributo soggettivo. Qualora siano interessate più annualità, viene privilegiata quella meno recente.

Se il versamento risulta superiore al dovuto, le somme eccedenti possono essere utilizzate per coprire eventuali debiti contributivi scaduti e, successivamente, essere destinate secondo le regole della Cassa al contributo soggettivo o a futuri adempimenti, senza maturazione di interessi né possibilità di rimborso.

Particolari conseguenze derivano anche dall'errata indicazione dei codici identificativi. Ad esempio, l'utilizzo di un codice ente diverso da quello della Cassa comporta l'attribuzione delle somme a un altro ente, rendendo necessario l'intervento dell'interessato per il relativo recupero.

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