20 marzo 2014

Cdl. Intermediari senza limitazioni

Calderone scrive all’Inps per ottenere l’indiscusso riconoscimento di intermediario telematico per l’assistenza ai lavoratori.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Richiesta di riconoscimento - Filo diretto con l’Inps attraverso una forte missiva, nella quale Marina Calderone, leader dei consulenti del lavoro prima ancora che del Cup, ha chiesto al direttore generale dell’istituto, Mauro Nori, il pieno riconoscimento ai consulenti del lavoro della funzione di intermediario telematico, con attribuzione di tutte le funzioni previste in materia di assistenza dei lavoratori dipendenti e pensionati, senza alcuna preclusione. Una richiesta che riguarda sia il quadro normativo corrente che la funzione socio-assistenziale e previdenziale svolta. "L'attività di intermediazione già svolta dalla categoria dei consulenti del lavoro nei confronti dell'Inps, va estesa a tutta la gestione del rapporto di lavoro, senza alcuna ingiustificata e penalizzante esclusione", ha scritto il numero uno della categoria.

L’impianto normativo –
La richiesta del presidente dei consulenti del lavoro non è priva di fondamenti di natura normativa, che ne avvalorano i contenuti. Marina Calderone ricorda infatti al direttore generale dell’Inps che agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro è riconosciuta senza alcuna limitazione la cura di ogni adempimento-lavoristico, previdenziale ed assistenziale-eseguito in favore dei lavoratori dipendenti. Un riconoscimento, questo, sancito nero su bianco dalla Legge n. 12/79. Proprio questa disposizione ha posto la categoria nelle vesti di “principale interlocutore dell’Istituto per quantità di informazioni e processi elaborati; tale affermazione è suffragata dall’imponente numero di deleghe attivate (circa un milione di aziende) e dei rapporti di lavoro gestiti (circa sette milioni)”. Ma non è quello l’unico elemento normativo che stabilisce suddetto ruolo di tali professionisti, in quanto sul punto si è altresì espresso il Legislatore con l'art. 7 della Legge 604/1966 così come novellato dall'art. 1, comma 40, della Legge 92/2012, prevedendo che “innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro - durante lo svolgimento della procedura di conciliazione finalizzata a valutare soluzioni alternative al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (con attribuzione in caso di accordo dell'Aspi), il lavoratore possa essere assistito da un Consulente del Lavoro”.

I chiarimenti – Tenendo conto quindi di cotante espressioni legislative che avvalorano l’istanza dei consulenti del lavoro, Marina Calderone chiede infatti che “come vi possa essere una preclusione all'invio telematico dell'istanza di prestazione previdenziale relativa ad una procedura che per legge viene trattata dal Consulente del Lavoro il quale, per assolvere alla sua funzione di assistenza alle parti, è al corrente di tutte le informazioni che sono poi oggetto di inserimento nei Vostri archivi. Né, peraltro, si può obiettare che questa funzione è gestita internamente e direttamente da codesto Istituto; essa, infatti, è assegnata all'esterno agli Istituti di Patronato ed assistenza sociale, anch'essi ‘intermediari dell'Istituto’. È opportuno rammentare che ai predetti intermediari, appositamente regolati dalla legge 152 del 30 marzo 2001, è attribuita in via non esclusiva l'attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale. Pertanto, il quadro normativo degli ‘Intermediari dell'Istituto’ è il seguente: - i Consulenti del Lavoro: professionisti che curano, in via riservata (salvo il caso in cui vi provveda direttamente il datore di lavoro), ogni adempimento lavoristico, previdenziale ed assistenziale relativamente ai lavoratori dipendenti; - gli Istituti di Patronato ed assistenza sociale: persone giuridiche di diritto privato che operano, a vario titolo, in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, ancorché in maniera non esclusiva”.

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