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In allegato all’informativa n.30/2017, il CNDCEC ha pubblicato il documento “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall. - Riflessioni e suggerimenti operativi”, redatto dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti” nel corso del mandato CNDCEC 2014 – 2016.
Il testo – disponibile anche nella sezione “Novità di studi e ricerche” del sito Istituzionale – si propone di esaminare la fattispecie (e soprattutto gli effetti) della chiusura anticipata del fallimento in presenza di giudizi ancora pendenti, così come disciplinata dal secondo comma dell’art. 118 L.F. a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla Legge n. 132/2015).
La suddetta norma prevede, difatti, testualmente: “Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 (e cioè quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo) e 4 (cioè quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. ), ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.” E, ancora: “La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 (dunque sempre in caso di ripartizione finale dell’attivo) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43.”
La norma prosegue con la disciplina delle vicende successive alla chiusura del fallimento relative al riparto supplementare tra i creditori delle somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti, nonché quelle riguardanti le sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, per le quali non si fa luogo a riapertura del fallimento.
La predetta norma va poi messa in correlazione col disposto dell’art. 120 L.F., ultimo comma, che precisa: “Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto”.
Partendo dal dato testuale, il documento intende considerare le implicazioni tanto di natura civilistica che fiscale scaturenti dalla norma in esame, ben più consistenti rispetto alla scarna disciplina in essa contenuta, e, in tale ottica, considera tanto la portata sostanziale della chiusura del fallimento – con particolare riguardo agli effetti discendenti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese con conseguente sua estinzione – quanto gli aspetti procedurali connessi alle modalità di gestione dei giudizi pendenti ed alla imputazione/destinazione dei relativi risultati, considerandone il loro trattamento fiscale ai fini IVA, ai fini delle imposte dirette e delle relative ritenute.
A ciascuno di questi aspetti viene pertanto dedicata specifica attenzione, riportandosi anche una sintesi della prassi adottata dai Tribunali in applicazione dell’art. 182 L.F., arricchita dalla relativa casistica e dalle indicazioni scaturite dalle diverse pronunce.
Quanto ai profili fiscali - stante la divergenza di interessi sottesi alle disposizioni fallimentari (soddisfazione di tutti i creditori) ed a quelle tributarie (riscossione dei tributi da parte dell’Erario) che ne rende difficile la convivenza - il documento si sofferma a considerare proprio le difficoltà concrete derivanti da tale contrasto, con specifico riguardo all’applicazione di imposte dirette, IVA e ritenute di acconto, partendo peraltro dall’assunto che anche durante la procedura fallimentare persiste la soggettività impositiva in capo al fallito. Detta proceduta, infatti, opera soltanto una scissione tra possesso e detenzione: il fallimento detiene i beni al fine di gestirli e porli in vendita per soddisfare i creditori concorsuali mentre il fallito viene privato della loro disponibilità (cioè del potere di disporre ed amministrare) pur rimanendo titolare del possesso. Dunque con il fallimento non sorge un nuovo soggetto d’imposta e la soggettività passiva tributaria rimane sempre in capo al debitore. Su tale premessa vengono pertanto valutate le implicazioni connesse alla chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizio e viene fornita una casistica delle possibili ipotesi configurabili.
A conclusione della sua ricostruzione, il documento delinea altresì quelli che potrebbero essere i presupposti sui quali – nella prospettiva di realizzare interventi di modifica all’attuale disciplina - possano essere formulate proposte di riforma.