3 luglio 2026
commercialista
3 luglio 2026

CNDCEC: cancellazione dall'Albo anche con procedimento disciplinare pendente

Il Consiglio Nazionale chiarisce che, in caso di perdita della residenza o del domicilio professionale nel circondario dell'Ordine, la cancellazione costituisce un atto dovuto anche se il professionista è sottoposto ad azione disciplinare

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con il Pronto Ordini n. 44/2026 del 2 luglio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in materia di cancellazione dall'Albo di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

La questione muove da un quesito riguardante l'ipotesi in cui il professionista abbia perso il requisito della residenza e del domicilio professionale nel circondario dell'Ordine di appartenenza, mentre sia ancora pendente un procedimento disciplinare.

A riguardo, riprendendo l’orientamento interpretativo tracciato dalla sentenza Corte costituzionale n. 70/2025 e dal successivo parere del Ministero della Giustizia, recepito con l'Informativa n. 121/2025, il Consiglio Nazionale ha superato un orientamento interpretativo consolidato da tempo.

Infatti, sebbene il D.lgs. n. 139/2005 non contenga una disposizione che vieti espressamente la cancellazione dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio Nazionale aveva da sempre ricavato tale divieto dall'articolo 38, comma 3, del richiamato decreto legislativo, disposizione che impedisce il trasferimento dell'iscritto ad altro Ordine quando sia pendente un procedimento disciplinare o penale. Da questa previsione era stata desunta, in via interpretativa, una preclusione generale alla cancellazione, sia volontaria sia d'ufficio.

La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 70/2025, ha ritenuto non conforme ai principi costituzionali un divieto generalizzato di cancellazione non espressamente previsto dalla legge. Muovendo da tale pronuncia, quindi, il Consiglio, riprendendo il parere del Ministero della Giustizia, ha precisato che tale principio trova diretta applicazione anche nell'ordinamento professionale dei commercialisti, nel quale manca una disposizione primaria che vieti espressamente la cancellazione dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare.

Sulla base di tali premesse, pertanto, il Pronto Ordini n. 44/2026 chiarisce che il divieto generale di cancellazione non può più ritenersi vigente. Ne consegue che, da un lato, il Consiglio dell'Ordine può accogliere la domanda di cancellazione presentata dal professionista sottoposto a procedimento disciplinare; dall'altro, può – e, in presenza dei presupposti di legge, deve – avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio quando venga meno uno dei requisiti di iscrizione previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 139/2005.

Tra tali requisiti rientra la residenza o il domicilio professionale nel circondario dell'Ordine. La perdita di questo presupposto comporta il venir meno del diritto a permanere iscritti all'Albo e impone al Consiglio dell'Ordine l'attivazione del procedimento di cancellazione, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990. La presenza di un procedimento disciplinare pendente non costituisce più un impedimento all'esercizio di tale potere-dovere.

Di particolare interesse è anche il chiarimento sugli effetti della cancellazione. Il Consiglio Nazionale precisa, infatti, che essa determina l'estinzione del procedimento disciplinare in corso, ma non comporta la definitiva consumazione della potestà disciplinare. Qualora il professionista ottenga una nuova iscrizione all'Albo, il procedimento dovrà essere riattivato, salvo che nel frattempo sia maturata la prescrizione dell'azione disciplinare.

Resta, invece, immutata la disciplina del trasferimento tra Ordini territoriali. Il divieto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 139/2005 continua a operare integralmente. Pertanto, il professionista sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere il trasferimento ad altro Albo fino alla definizione del procedimento.

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy