12 luglio 2017

CNDCEC: documento illustrativo degli schemi operativi e tecnici per la pubblicità e le vendite telematiche

Autore: ESTER ANNETTA

In sede di riforma del processo esecutivo, attuata con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito nella L. 6 agosto 2015, n. 132 e, successivamente, con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella L. 30 giugno 2016 n. 119, è stata introdotta una consistente modifica al regime della pubblicità delle vendite esecutive. Difatti, il nuovo testo dell’art. 490 c.p.c commi 1 e 2 prescrive che “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “Portale delle Vendite Pubbliche”. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.”

Tale nuova forma di pubblicità obbligatoria, una volta definitivamente a regime (e precisamente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto del Ministro della giustizia che accerterà la piena funzionalità del Portale delle Vendite, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno scorso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3 bis del D.L. 59/2016, come modificato dalla l. 119/2016), andrà a sostituire l’affissione all’albo dell’ufficio giudiziario competente e dovrà essere eseguita rispettando le specifiche tecniche fornite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si rammenta, a riguardo, che pure tali specifiche avrebbero dovuto essere adottate, a loro volta, entro il 31 dicembre 2016, mentre, ad oggi, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha soltanto predisposto uno schema delle modalità operative da impiegare per la pubblicazione dei dati delle vendite dei beni mobili ed immobili, attualmente al vaglio degli Uffici Giudiziarie e degli Ordini professionali per eventuali osservazioni.

La pubblicazione de quo può essere eseguita –ai sensi dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal citato D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 – a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita, del commissionario, del creditore pignorante, del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, nonché – in forza dei rinvii effettuati dall’art. 490 c.p.c. agli artt. 107, 163-bis e 182 della legge fallimentare – anche del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni. Da qui, dunque, l’interesse dei commercialisti per l’argomento.

Oltre alla pubblicità delle vendite esecutive la nuova normativa ha altresì disciplinato la procedura di vendita esecutiva, le cui operazioni – ai sensi del novellato art. 591 bis c.p.c. – sono obbligatoriamente delegate dal Giudice dell’Esecuzione a professionisti specificamente individuati dalla legge (salvo il caso in cui sia ravvisata l’esigenza che sia lo stesso Giudice a procedere direttamente alle operazioni di vendita, a tutela degli interessi delle parti).

Pure con riguardo alle dette vendite sono prescritte modalità telematiche (art. 569 c.p.c.) relativamente al versamento della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara tra gli offerenti, all’incanto; al pagamento del prezzo; dette modalità diverranno obbligatorie anch’esse subordinatamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia atteso per il 30 giugno scorso.

Peraltro, anche con riguardo alle vendite telematiche l’art. 161-ter disp. att. c.p.c. ha previsto che il Ministero della Giustizia sia tenuto a stabilire con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle stesse e che tali regole debbano essere integrate in maniera tale da poter essere messe in collegamento col Portale delle Vendite; col il DMG n. 32 del 26 febbraio 2015 sono state pertanto disciplinate tre modalità di vendita telematica (vendita sincrona telematica; vendita sincrona mista; vendita asincrona), ma – anche qui - permanendo il difetto di emanazione di specifiche tecniche che avrebbero dovuto essere adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e non essendo stato istituito neppure il registro dei “gestori della vendita telematica”, previsto dalla normativa, allo stato il nuovo sistema delle vendite telematiche non può andare a regime.

Sulla scorta di quanto fin qui illustrato e richiamandosi quanto sopra accennato in proposito dell’avvenuta predisposizione ad opera della DGSIA dello schema delle modalità operative da impiegare per la pubblicazione dei dati delle vendite dei beni mobili ed immobili, il CNDCEC ha intanto pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento “PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE - Schema delle modalità operative per la pubblicazione dei dati delle vendite beni mobili e immobili (specifiche tecniche ex art. 161-quater disp. att. c.p.c.)- Vendita beni mobili e immobili con modalità telematiche Schema delle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 26 D.M. 32/2015” elaborato dal Gruppo di Lavoro per la Riforma Esecuzioni – Area Funzioni Giudiziarie, delegata ai Consiglieri Valeria Giancola Giuseppe Tedesco.

Il documento, che si divide in tre parti, espone i contenuti dei predetti schemi di modalità operative, illustrando – nella prima parte – con riguardo alla pubblicazione dei dati delle vendite di beni mobili ed immobili, le specifiche tecniche e i nuovi adempimenti gravanti sul professionista delegato, soffermandosi in particolare sugli aspetti della responsabilità gravante sul soggetto delegato alla vendita e sul pagamento del contributo di pubblicazione previsto dalla normativa.

Nella seconda parte, affronta una breve descrizione dello schema delle specifiche tecniche per la vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche.

Infine, nella terza parte, riporta le osservazioni che il Gruppo di Lavoro riforma esecuzioni del CNDCEC ha potuto testare a seguito della sperimentazione della versione “beta” del Portale delle Vendite indetta dal DGSIA del Ministero della Giustizia a partire dalla fine di febbraio 2017, formulando anche le proprie conclusioni.

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