Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento di ricerca “
Il Transfer Pricing. Profili tecnici e spunti operativi”. Tale documento ricostruisce l’ambito applicativo della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento, in virtù delle novità apportate dal D.L. n. 50/2017 all’articolo 110, comma 7, del TUIR, delle linee guida approvate con il D.M. 14 maggio 2018 (che tengono conto delle
Guidelines OCSE aggiornate nel luglio 2017) e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018, relativo all’attuazione dell’articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo i commercialisti, la crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, con il conseguente incremento degli scambi infragruppo transazionali, ha fatto sì che la tematica del
transfer pricing acquisisse sempre maggiore rilevanza.
Il documento di ricerca
Il lavoro redatto da FNC e CNDCEC si struttura, anzitutto, secondo un’analisi dell’applicazione della disciplina del
transfer pricing alla luce delle recenti novità legislative citate in precedenza, considerando la disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento e la disciplina dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto.
Il documento si focalizza successivamente sulla
rilevanza della Value Chain Analysis e dell’analisi di comparabilità. A tal proposito, si premette che le analisi di transfer pricing effettuate dalle imprese multinazionali, si pongono l’obiettivo di determinare i prezzi di trasferimento da praticare nelle transazioni infragruppo, tenendo conto anche dei risvolti fiscali delle stesse, ossia della necessità di verificare che tali transazioni, “siano state poste in essere alle medesime condizioni e seguendo le stesse logiche previste nelle transazioni con o tra soggetti indipendenti al fine di essere
compliant con le normative locali in materia di
transfer pricing”.
Ci si sofferma, inoltre, sulle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni e il documento in commento, evidenzia che, dal punto di vista operativo, la prima fase di un’analisi di
transfer pricing consiste nell’identificazione delle transazioni infragruppo rilevanti e nella comprensione dei ruoli e delle responsabilità (rischi) di ogni soggetto coinvolto nelle transazioni.
L’identificazione delle attività e delle circostanze economicamente rilevanti richiede una buona conoscenza del settore industriale, delle consuetudini e dei fattori che incidono in quel settore di riferimento. Gli obiettivi di questa azione sono essenzialmente due:
- delineare in maniera accurata la transazione oggetto di analisi;
- procedere all’identificazione di transazioni comparabili.
In merito alla
rilevanza dell’analisi di comparabilità, CNDCEC e FNC richiamano le linee guida dell’OCSE ed il decreto 14 maggio 2018, i quali affermano che due transazioni sono tra loro comparabili allorquando vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- nessuna delle differenze tra le situazioni oggetto del confronto può oggettivamente incidere sulla condizione da esaminare dal punto di vista del metodo utilizzato;
- correzioni economicamente accettabili possono essere effettuate al fine di eliminare conseguenze dovute a tali differenze.
L’analisi prosegue sulla scia delle linee guida dell’OCSE, le quali identificano un processo di selezione dei comparabili composto dalle fasi elencate nel documento stesso.
Altro aspetto rilevante contenuto nel documento di ricerca, è rappresentato dalle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento e selezione del best method, premettendo che la selezione del metodo di transfer pricing, si pone l’obiettivo di identificare una metodologia che consenta, da un lato di determinare i prezzi da applicare nelle transazioni infragruppo intercorse nell’ambito di un gruppo multinazionale e dall’altro di verificare che gli stessi siano stati determinati nel rispetto dei principi di libera concorrenza.
Si afferma, quindi, in merito alla selezione del metodo di transfer pricing, che l’aggiornamento del 2010 delle linee guida OCSE, ha eliminato la cosiddetta “gerarchia dei metodi”, sostituendola con la selezione del metodo che meglio si presta alle specifiche circostanze del caso, considerando:
- i rispettivi vantaggi e svantaggi dei singoli metodi;
- la disponibilità di informazioni affidabili;
- la coerenza del metodo considerato con la natura della transazione controllata.
Inoltre, sono elencati i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (e le relative caratteristiche) conformi ai principi di libera concorrenza, così come indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto 14 maggio 2018.
Infine, il documento di ricerca affronta il tema della documentazione sui prezzi di trasferimento e la relativa predisposizione ed idoneità. Ciò, in quanto, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, l’impresa residente in Italia deve predisporre un’apposita documentazione illustrante le politiche di transfer pricing applicate nelle transazioni infragruppo. Sul punto, i commercialisti ricordano quanto contenuto nel Provvedimento del 29 settembre 2010, il quale indica la documentazione “idonea” da predisporre, la quale è composta dal:
- Masterfile: documento che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
- Documentazione nazionale: documento relativo alla società che intende procedere alla predisposizione della documentazione e alle sole operazioni infragruppo in cui è coinvolta la società stessa.
Concludendo, ci si sofferma sul concetto di idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento, in quanto, la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento e la consegna della stessa nel corso di una verifica fiscale - affermano i commercialisti - non consente automaticamente la disapplicazione delle sanzioni amministrative, che rimane subordinata al giudizio di “idoneità” della documentazione da parte dei verificatori.
Di conseguenza, il concetto di idoneità, così come specifica il documento in commento, va inteso:
- da un punto di vista formale, dal momento che la documentazione deve essere predisposta seguendo le indicazioni del Provvedimento del 29 settembre 2010;
- da un punto di vista sostanziale, in quanto la documentazione deve essere predisposta in modo fa fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati.