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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento di ricerca “Il Transfer Pricing. Profili tecnici e spunti operativi”. Tale documento ricostruisce l’ambito applicativo della disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento, in virtù delle novità apportate dal D.L. n. 50/2017 all’articolo 110, comma 7, del TUIR, delle linee guida approvate con il D.M. 14 maggio 2018 (che tengono conto delle Guidelines OCSE aggiornate nel luglio 2017) e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018, relativo all’attuazione dell’articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo i commercialisti, la crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, con il conseguente incremento degli scambi infragruppo transazionali, ha fatto sì che la tematica del transfer pricing acquisisse sempre maggiore rilevanza.
Il documento di ricerca
Il lavoro redatto da FNC e CNDCEC si struttura, anzitutto, secondo un’analisi dell’applicazione della disciplina del transfer pricing alla luce delle recenti novità legislative citate in precedenza, considerando la disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento e la disciplina dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto.
Il documento si focalizza successivamente sulla rilevanza della Value Chain Analysis e dell’analisi di comparabilità. A tal proposito, si premette che le analisi di transfer pricing effettuate dalle imprese multinazionali, si pongono l’obiettivo di determinare i prezzi di trasferimento da praticare nelle transazioni infragruppo, tenendo conto anche dei risvolti fiscali delle stesse, ossia della necessità di verificare che tali transazioni, “siano state poste in essere alle medesime condizioni e seguendo le stesse logiche previste nelle transazioni con o tra soggetti indipendenti al fine di essere compliant con le normative locali in materia di transfer pricing”.
Ci si sofferma, inoltre, sulle caratteristiche economicamente rilevanti delle transazioni e il documento in commento, evidenzia che, dal punto di vista operativo, la prima fase di un’analisi di transfer pricing consiste nell’identificazione delle transazioni infragruppo rilevanti e nella comprensione dei ruoli e delle responsabilità (rischi) di ogni soggetto coinvolto nelle transazioni.
L’identificazione delle attività e delle circostanze economicamente rilevanti richiede una buona conoscenza del settore industriale, delle consuetudini e dei fattori che incidono in quel settore di riferimento. Gli obiettivi di questa azione sono essenzialmente due:
Altro aspetto rilevante contenuto nel documento di ricerca, è rappresentato dalle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento e selezione del best method, premettendo che la selezione del metodo di transfer pricing, si pone l’obiettivo di identificare una metodologia che consenta, da un lato di determinare i prezzi da applicare nelle transazioni infragruppo intercorse nell’ambito di un gruppo multinazionale e dall’altro di verificare che gli stessi siano stati determinati nel rispetto dei principi di libera concorrenza.
Si afferma, quindi, in merito alla selezione del metodo di transfer pricing, che l’aggiornamento del 2010 delle linee guida OCSE, ha eliminato la cosiddetta “gerarchia dei metodi”, sostituendola con la selezione del metodo che meglio si presta alle specifiche circostanze del caso, considerando:
Infine, il documento di ricerca affronta il tema della documentazione sui prezzi di trasferimento e la relativa predisposizione ed idoneità. Ciò, in quanto, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, l’impresa residente in Italia deve predisporre un’apposita documentazione illustrante le politiche di transfer pricing applicate nelle transazioni infragruppo. Sul punto, i commercialisti ricordano quanto contenuto nel Provvedimento del 29 settembre 2010, il quale indica la documentazione “idonea” da predisporre, la quale è composta dal:
Di conseguenza, il concetto di idoneità, così come specifica il documento in commento, va inteso: