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Osservazioni sul federalismo municipale - Sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sono state pubblicate le prime osservazioni sulla riforma del federalismo municipale e in particolare sugli aspetti tributari. Il documento è stato predisposto dalle commissioni di studio del Consiglio Nazionale Fiscalità dell’area enti pubblici.
Le tappe - Le linee generali, disegnate dal D.Lgs n. 23/2011, prevedono l’attuazione del federalismo fiscale in due tappe. Una prima tappa è rappresentata, da un lato, dalla devoluzione di quote di gettito di tributi erariali, dall’altro dalla parziale riattivazione della leva fiscale, bloccata dal 2008. La seconda tappa è, invece, caratterizzata dall’applicazione dei nuovi tributi propri comunali, che costituiranno la struttura del sistema tributario locale. Queste due fasi, in origine distanziate, perché una già operativa nel 2011, e una prevista nel 2014, stanno subendo una imprevista accelerazione alla luce degli avvenimenti di natura economico finanziaria che stanno investendo l’Italia. Ne consegue un continuo aggiornamento della materia in questione, anche in virtù delle novità legislative, in parte già adottate e in parte annunciate o in discussione.
Le imposte devolute ai comuni - Ai sensi dell’articolo 2, D. Lgs. n. 23/11, ai comuni sono devolute quote del gettito riferito ai seguenti tributi erariali:
a) imposta di registro e imposta di bollo sugli atti aventi ad oggetto beni immobili;
b) imposte ipotecaria e catastale, con esclusione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;
c) Irpef sui redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
d) imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione di beni immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) imposta sostitutiva sulle locazioni abitative (cd “cedolare secca”).
Tra i tributi devoluti in quota non compare l’imposta di successione e donazione avente ad oggetto gli immobili.
Tra le devoluzioni, viene ricompresa anche l’istituzione della compartecipazione all’Iva, prevista in sostituzione della compartecipazione all’Irpef dal comma 3 dell’articolo 2, D. Lgs. n. 23/11. Tuttavia, viene espressa più di una riserva sull’idoneità di tale misura ad attuare i principi federalisti e sulla sua stessa ragionevolezza.
La riattivazione della leva fiscale - Il secondo gruppo di interventi della prima fase attuativa del federalismo, riguarda l’attenuazione della sospensione del potere di incrementare la pressione fiscale, confermato da ultimo nell’articolo 1, c. 123, della legge n. 220/2010.
Appartengono a tale gruppo:
- la possibilità di introdurre l’addizionale all’Irpef entro l’aliquota massima dello 0,4% dal 2011, e nei limiti ordinari di legge dal 2012;
- la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno già a partire dal 2011;
- la revisione dell’imposta di scopo, annunciata per la fine di ottobre 2011.
Tra le misure destinate allo sblocco della leva fiscale, non viene menzionata l’Ici, che sembra essere destinata a restare invariata sino alla sua sostituzione con l’Imu.
Seconda fase di attuazione: “L’IMU” - Il pilastro principale sul quale si fonda la fase attuativa del federalismo comunale è l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata negli articoli 8 e 9, D. Lgs. n. 23/11. Il nuovo tributo dovrebbe trovare applicazione a partire dal 2014 (salvo possibili anticipazioni) e sostituirà l’Ici, nonché l’Irpef e le relative addizionali locali sui redditi fondiari degli immobili non locati. Ciò comporterà che continueranno ad essere soggetti ad Irpef i redditi degli immobili locati, comprese le locazioni sulle quali si applica la cedolare secca e i redditi degli immobili in regime d’impresa, locati e non. L’Imu ricalca integralmente le regole fondamentali dell’Ici, in particolare, il presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, destinati a qualsiasi uso. Sarà esente dall’Imu l’abitazione principale, in conformità a quanto stabilito nella legge di delegazione n. 42/09, all’articolo 12, lett. b).
Ambito di esenzione - L’ambito dell’esenzione è stato significativamente rivisto, rispetto alla disciplina dell’Ici, annunciandosi un possibile inasprimento complessivo dell’imposizione. Le agevolazioni costituiranno solo una facoltà per i comuni, per i quali la decisione dipenderà dalle esigenze di bilancio e da scelte di carattere politico – economico.
Criticità dell’IMU - Una delle principali criticità interpretative dell’Imu è costituita dalla mancata riproposizione delle norme relative all’Ici, contenute in provvedimenti diversi dal D. Lgs. n. 504/92, oppure non espressamente richiamate o riprodotte dal D. Lgs. n. 23/11. Solo per fare degli esempi, si pensi all’esenzione relativa ai fabbricati rurali, alla riduzione d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili, alle agevolazioni per la tassazione dei terreni agricoli, di cui agli articoli 2, lett. b), e 9, D. Lgs. n. 504/92, alla detrazione d’imposta per le abitazioni principali ancora soggette al tributo comunale, e così via. Se l’intenzione è quella di affermare la continuità con l’Ici, sarebbe opportuno inserire una disposizione di salvaguardia di richiamo generale della relativa disciplina, ove non diversamente stabilito.
L’imposta municipale secondaria - Il “secondo pilastro” del federalismo comunale è rappresentato dall’imposta municipale secondaria, anch’essa destinata ad essere operativa a partire dal 2014. L’imposta secondaria accorperà una pluralità di prelievi, come ad esempio l’imposta sulla pubblicità o del canone alternativo di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, la Tosap o, in alternativa, la Cosap. Con l’entrata in vigore dell’imposta secondaria, inoltre, verrà abrogata l’addizionale ex Eca. Il nuovo tributo conserverà i tratti fondamentali della Tosap, in quanto la fattispecie imponibile è ancorata all’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi sottostanti e sovrastanti il patrimonio stesso.