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Il progetto di distribuzione - In un documento della Commissione “Esecuzioni mobiliari ed immobiliari e custodia giudiziaria” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sono state esposte le fasi relative alla realizzazione del progetto di distribuzione una volta esaurita la vendita del bene. Il progetto di distribuzione viene redatto una volta conclusa la vendita del bene pignorato; come noto, il processo di espropriazione forzata ha il suo scopo nella soddisfazione dei diritti dei creditori attraverso la ripartizione del ricavato della vendita tra quanti hanno promosso la procedura esecutiva. Chi redige il progetto è un professionista delegato secondo quanto disposto dall’art. 591 bis, co. 2, n. 12, c.p.c.
Le note di precisazione del credito - Preliminarmente alla formazione del progetto di distribuzione, bisogna richiedere ai creditori le note di precisazione del credito per capitale, interessi e spese (anche le competenze legali), che dovranno essere depositate presso lo studio del professionista delegato o anche presso la Cancelleria, e in ogni caso secondo le modalità e i termini previsti nell’ordinanza di delega. In caso di mancata ricezione delle note, il delegato, per evitare ritardi nella predisposizione del progetto, con pregiudizio per gli altri creditori, provvederà alla determinazione del credito secondo le risultanze degli atti di pignoramento e intervento. Le note non sono vincolanti per il professionista in quanto dovrà sempre verificare la rispondenza a quanto previsto dal titolo esecutivo.
La graduazione dei creditori - Ai sensi degli articoli 596 e 598 c.p.c. (formazione e approvazione del progetto di distribuzione), il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (termine ritenuto ordinatorio), devono formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza devono trascorrere almeno dieci giorni.
Vendita delegata - In caso di vendita delegata, le attività del giudice dell’esecuzione per la formazione e l’approvazione del progetto di distribuzione sono svolte dal professionista. Tuttavia, presso alcuni Tribunali all’approvazione del progetto di distribuzione provvede in via esclusiva il Giudice.
Unico creditore pignorante - Nel caso vi sia un solo creditore pignorante, non viene fatta la “distribuzione” in senso tecnico, ma viene disposto il pagamento, secondo la previsione dell’art. 510 c.p.c., richiamato dall’art. 596 c.p.c.
Naturalmente in ogni caso, bisogna determinare il credito dell’unico creditore nelle sue componenti e le relative operazioni sono del tutto analoghe a quelle necessarie per la predisposizione del progetto di distribuzione quando vi sono più creditori. In caso di unico creditore, il professionista delegato predisporrà il progetto contenente l’analitica indicazione della somma, lo trasmetterà poi al Giudice dell’esecuzione che disporrà l’assegnazione al creditore procedente ed eventualmente al debitore, ove residuino somme una volta integralmente soddisfatto il primo.
Modalità di redazione del progetto - Il progetto si divide in due parti ovvero la predisposizione del progetto di graduazione, che deve tenere conto delle diverse cause di prelazione, del tempo degli interventi, e stabilire l’ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti. Vi è poi il progetto di distribuzione, nel quale viene specificato l’ammontare delle somme spettanti a ciascuno dei creditori indicando se le stesse sono attribuite immediatamente o devono essere accantonate in attesa del titolo esecutivo. Tale distinzione concernente i creditori intervenuti vale solo per gli interventi dal 1° marzo 2006 in poi, mentre per quelli depositati in epoca precedente non può effettuarsi la distinzione tra interventi titolati e non titolati, ai sensi dell’art. 39 quater D.L. 30.12.2005 n. 273, in quanto l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.