21 novembre 2011

CNDCEC: il sindaco unico nelle spa e srl

Dure critiche e specifica analisi delle novità apportate con la legge di stabilità
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’organo di controllo di legalità dei conti nelle srl e spa alla luce della legge di stabilità. E’ questo l’oggetto di una nota interpretativa emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Critiche - Il Consiglio appare molto critico nei confronti delle novità apportate con la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Critiche al metodo e alle finalità. Al metodo, poiché secondo il Consiglio, la scelta di modificare con un emendamento norme civilistiche “che pochi anni fa sono state oggetto di approfondito e ponderato esame”, appare “sorprendente”, come si legge nella nota. Quanto alla finalità, definita presumibile, la riduzione degli oneri per le società, non può essere realizzata da norme che “lasciano invariati i controlli e le correlate responsabilità che gravano sui soggetti incaricati di quei controlli”. Continua nella premessa della nota interpretativa, l’attacco duro del CNDCEC alle modifiche, indicate come inadeguate al raggiungimento dello scopo, nonché destinate ad applicarsi ad un numero di casi ridotto sia nelle spa sia nelle srl.

Nota del CNDCEC - Tuttavia è necessario provvedere ad un’interpretazione delle novità a favore dei professionisti che svolgono questa funzione di controllo legale dei conti all’interno delle società. La nota interpretativa nasce proprio dall’esigenza di mettere in luce le innovazioni introdotte sia per le società per azioni, sia per le società a responsabilità limitata.

Spa - In riferimento alle prime, il Consiglio sottolinea come la novella dell’articolo 2397 codice civile preveda l’obbligatorietà della nomina del sindaco unico quando il patrimonio netto o i ricavi siano inferiori alla soglia minima di 1 milione di euro, a patto però che una specifica clausola statuaria preveda questa nomina. Sono i soci allora che devono decidere di mutare la struttura pattizia dei controlli interni, limitando la collegialità dell’organo di controllo legale dei conti nelle spa, se si verifica questa condizione e se lo prevede lo statuto. Nella nota interpretativa, il Consiglio sottolinea anche come lo statuto possa prevedere, qualora non venga superata la soglia di 1 milione di euro:
- un sistema opzionale per la scelta dell’organo di controllo interno, rimettendo ai soci stessi la scelta di adottare un organo monocratico o uno collegiale;
- un sistema vincolante, disponendo sempre l’adozione di un organo di controllo pluripersonale.

Srl - Per ciò che concerne invece le srl, la legge di stabilità 2012 ha modificato radicalmente l’articolo 2477 del codice civile, prevedendo la nomina obbligatoria del sindaco unico quando il capitale sociale non è inferiore a 120mila euro (il minimo previsto per le spa). La srl è tenuta a redigere il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti , ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati all’articolo 2435 bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Richiamo alle spa - Nella norma novellata, sottolinea il Consiglio, rimane inalterato il richiamo alle disposizioni delle Spa, per cui nei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno, nelle srl, trovano applicazione le norme sulla spa. In base alle modifiche attuate, si ritiene che il richiamo alla disciplina della spa comporti l’estensione alle srl anche della nuova previsione sulla composizione dell’organo di controllo nelle spa. Previsione che impone alle società di maggiori dimensioni, la nomina di un collegio sindacale pluripersonale.

Conclusioni - In virtù delle modifiche attuate con la legge di stabilità 2012, il CNDCEC, sovrapponendo insieme le due norme riformate, articoli 2477 e 2397 c.c., specifica che:
a) se non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2477, commi 2 e 3, c.c. l’organo di controllo è facoltativo. In tale ipotesi, si può nominare sia il sindaco unico che il collegio sindacale, potendo anche attribuire, mediante una clausola statuaria, la revisione legale dei conti all’organo di controllo interno;
b) se l’organo di controllo è obbligatorio ai sensi dell’articolo 2477, commi 2 e 3, c.c. e vengono superati i parametri ex articolo 2397, ult.co. del c.c., il collegio sindacale deve essere necessariamente pluripersonale;
c) se l’organo di controllo è obbligatorio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 2477 c.c. e viene superato uno dei limiti ex articolo 2397 c.c, ult. co., se lo prevede l’atto costitutivo, la nomina ricade sul sindaco unico, mentre se lo statuto tace, la nomina è collegiale.

Decorrenza – Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012, ma, specifica il Consiglio, non incideranno sui collegi sindacali in carica che dureranno fino alla scadenza naturale.

Irregolare composizione - Da ultimo, il Consiglio si sofferma sugli effetti dell’irregolare composizione dell’organo di controllo alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2012. In particolare, si legge nel documento come, nelle società di capitali, sostituendo il collegio sindacale con il sindaco unico, verrebbe meno uno degli organi sociali correttamente formati e deputati al controllo, potendosi così configurare l’impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di governance.

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