15 febbraio 2012

Cndcec: il trustee e la trasmissione del rendiconto

Pubblicato ieri lo studio del Consiglio nazionale sull’obbligo di trasmissione del rendiconto a carico del trustee.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il documento - Ieri il Cndcec ha reso noto il documento inerente ad uno studio datato 21 novembre 2011. “L’obbligo di rendiconto del trustee”, questo è il titolo del rapporto messo a disposizione dal Consiglio nazionale. Il documento illustra le linee guida inerenti alla modalità di rielaborazione degli output della contabilizzazione che dovrà eseguire il trustee, i cui obblighi e diritti sono disposti dall’atto costitutivo del trust. Questo studio è esplicitamente messo in relazione con quello che la Commissione del Cndcec aveva notificato il 18 marzo 2010, dal quale sono estratti i criteri di valutazione delle voci presenti nel rendiconto, e si pone due obiettivi fondamentali; da un lato, si occupa del Discharge Accounting, ossia la rendicontazione degli obblighi assolti nel periodi di riferimento; dall’altro lato, persegue il Performing Accounting, vale a dire che spiega le modalità di gestione adottate in quel periodo. L’intero rendiconto al quale è tenuto il trustee dovrà essere redatto all’insegna dei principi fondamentali di chiarezza, verità e correttezza. Inoltre, se dovessero esservi dei dati di oscura o difficile comprensione, il trustee potrà integrare dei documenti illustrativi, ma sempre in seguito ad opportuna richiesta. In ogni caso, l’adempimento non dovrà essere compilato seguendo specifici schemi, bensì tenendo presente che devono essere menzionate determinate voci.

Criteri di valutazione – Come si è detto, i criteri di valutazione sono da estrapolare dal documento del Cndcec emesso il 18 marzo 2010. In virtù di quanto allora predisposto, vi sono tre principi valutativi: attività in trust, passività in trust e componenti del conto economico. Dell’attività in trust fanno parte le immobilizzazioni a titolo oneroso e quelle senza corrispettivo (in entrambi i casi, materiali, immateriali o finanziarie), nonché altro genere di operazioni finanziarie non immobilizzate, crediti, disponibilità liquide, ratei e risconti attivi. In merito alla passività in trust, s’individuano fondi per rischi e oneri, debiti, ratei e risconti passivi. Per quel che concerne i componenti del conto economico, il documento consiglia di evidenziare in maniera corretta l’opzione di contabilizzazione scelta.

La documentazione – Seguendo sempre le disposizioni del documento del 2010, il presente rapporto stabilisce la predisposizione di rappresentazioni schematiche dello stato patrimoniale, del conto economico e delle note esplicative contenenti eventuali chiarimenti e il “Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto”. Lo schema dello stato patrimoniale è costituito da due sezioni contrapposte di attivo e passivo per ognuna delle voci inserite, sarà parimenti presente la colonna di confronto con i medesimi dati riferiti al precedente esercizio. In merito al conto economico, lo schema sarà composto da tutte le voci presenti nel piano dei conti indicato dal documento del 2010. Vale a dire che saranno presenti voci specifiche sia per l’area relativa al capitale, sia per quella inerente al reddito; anche in questo caso verrà inserita la colonna di confronto con i dati precedenti. Lo schema delle note esplicative, oltre al prospetto di cui sopra, conterrà i seguenti punti: premessa, clausole generali di formazione del rendiconto adottate e principi di contabilizzazione applicati, descrizione dei principali eventi intercorsi nel periodo, consistenza e criteri di valutazione adottati, politica di investimento del trust, criteri di ripartizione, eventuali informazioni relative ai sottofondi, prospetto di riconciliazione tra il risultato di gestione e il reddito fiscale e le conclusioni.

Destinatari, tempi di consegna e periodicità – Secondo lo studio del Cndcec, vi sono diversi destinatari, potenziali e reali, ai quali il trustee dovrà inoltrare il rendiconto. Tra questi si segnalano “i beneficiari, anche eventualmente riuniti in apposito ‘comitato’ e suddivisi per categoria (del reddito, del patrimonio, o entrambi) oppure per gruppi (trust con sottofondi), il guardiano (se esistente), il revisore (se esistente), lo stesso disponente, altri soggetti (es. coniuge del disponente defunto), che non necessariamente ricoprono la veste di soggetti del trust”. Per quel che concerne il canale di invio, lo studio indica la necessità che rimanga una prova tangibile dell’adempimento, dunque propone la notifica, la consegna a mezzo raccomandata A/R, lettera a mano con firma di ricevuta, PEC oppure email con conferma di ricevuta da parte del destinatario. Anche il verbale di un’apposita riunione può essere considerato prova di ricevuta dal rendiconto. In merito alla periodicità, la cadenza consigliata dallo studio del Cndcec è quella annuale, corrispondente con l’anno solare. Infine, l’avvenuto adempimento della trasmissione del rendiconto potrà essere annotato sul Libro degli Eventi, per una maggiore garanzia.

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