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Nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe tributaria della Camera dei Deputati, il CNDCEC ha analizzato in profondità alcune questioni afferenti il 730 precompilato, tra le quali le modalità di invio all'Agenzia delle Entrate delle spese sanitarie detraibili o deducibili ai fini del loro inserimento nel prossimo modello 730 precompilato.
Il CNDCEC ha innanzitutto sottolineato che la nuova procedura ha il pregio di non disperdere l'imponente patrimonio informativo di cui l'Amministrazione Finanziaria oggi dispone e di rendere detto patrimonio utilizzabile, oltre che – come è naturale – per le attività di controllo e di contrasto all'evasione, anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi, ossia del principale adempimento che nei sistemi tributari moderni – improntati al principio di autoliquidazione dell'imposta – il contribuente è tenuto ad osservare.
E’ stato però evidenziato che, nonostante l’apprezzabile iniziativa intrapresa, si sono generati nuovi obblighi di comunicazione a carico dei sostituti d’imposta che sono ora tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, le Certificazioni Uniche (C.U.) attestanti i redditi erogati, le ritenute operate, le detrazioni d’imposta effettuate e i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, questione già sollevata dal CNDCEC in altre occasioni.
Criticità sono state sollevate in merito all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria.
E’ stato evidenziato infatti che per i medici non ancora accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale, i nuovi obblighi comunicativi comportano indubbiamente un aggravio delle procedure che, il più delle volte, sarà a carico dei professionisti che li assistono nell’effettuazione degli adempimenti fiscali. Una particolare criticità nell’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie – afferma il CNDCEC - attiene, in particolare, alla necessità di distruzione del “contenitore” di dati - una volta che questi siano stati inviati al Sistema Tessera Sanitaria - derivante dagli obblighi relativi al rispetto della privacy.
A parere del CNDCEC la non possibilità di conservare una prova degli invii effettuati, rende necessario operare una modifica della normativa sulla privacy, così da poter consentire la conservazione del contenitore di datifino allo scadere dei termini di decadenza a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli sui dati delle spese sanitarie confluiti nel modello 730 precompilato o, in alternativa, di prevedere modalità di certificazione dell’invio effettuato che permettano, in ogni caso, al soggetto obbligato, di dimostrare la correttezza del proprio operato.
Altra criticità – evidenziata dal CNDCEC - riguarda l’estrema difficoltà che incontrano i medici e le strutture sanitarie che, decidendo di avvalersi per l’effettuazione dell’adempimento del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ricevano da quest’ultimo un rifiuto. In tal caso, essendo necessario rivolgersi ad altro professionista o intermediario abilitato, quest’ultimo avrebbe notevoli difficoltà ad accettare l’incarico, essendo egli tenuto, in tal caso, al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, a differenza del professionista depositario delle scritture contabili.
Per tali situazioni – propone il CNDCEC - è necessario introdurre disposizioni che consentano, se non di eliminare, quanto meno di ridurre il più possibile detti obblighi, onde consentire il più rapido ed efficace assolvimento dell’adempimento, prevedendo ad esempio l’assimilazione della figura del soggetto incaricato della trasmissione del “contenitore” a quella del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili.
Altra proposta del CNDCEC è quella relativa alla messa a disposizione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei dati sulle spese sanitarie da mettere a disposizione di tutti i medici e odontoiatri tenuti all'invio dei predetti dati, non può che auspicarsi un suo rapido rilascio. Sarebbe altrettanto auspicabile che tale software sia idoneo a garantire l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi attualmente in uso per le comunicazioni dei dati all’Agenzia delle Entrate, in modo da semplificarne l’utilizzo e ridurre al minimo gli inserimenti necessari.