1 dicembre 2011

CNDCEC: niente prova scritta per candidati con requisiti

In seguito alla Convenzione quadro intercorsa tra Miur e Consiglio nazionale, il Dicastero ha comunicato agli Atenei le procedure per verificare l’eventualità dell’esonero dei partecipanti all’esame di Stato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Esonero prova scritta - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili rende noto che è stato inoltrato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai diversi Atenei italiani il comunicato di esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato per l’accesso alla professione. Era stato il Consiglio nazionale, lo scorso 11 novembre, a sollevare il caso in merito a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta col Miur relativamente ai candidati che abbiano in seno al proprio curriculum formativo determinate caratteristiche stabilite proprio dall’accordo tra il Dicastero guidato da Francesco Profumo e il Consiglio nazionale presieduto da Claudio Siciliotti.

Convenzione quadro Miur/CNDCEC - “[…] i rapporti tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell’ambito di una convezione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Consiglio nazionale”, questo è quanto afferma il dlgs. n. 139/05, art. 43, comma 2. In effetti, come si è potuto constatare, tra il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili e il Miur vige dal 13 ottobre dello scorso anno una Convenzione quadro che, tra le altre cose, indica le linee guida da seguire nell’ambito delle questioni riguardanti l’abilitazione professionale. Sul caso in esame, ossia sul fatto che siano esonerati dalla prima prova scritta determinati candidati che abbiano ben precisi requisiti, la Convenzione quadro mostra dei chiarimenti in riferimento agli artt. 46 e 47 del citato decreto legislativo. Nei presenti articoli il legislatore di pone come obiettivo l’indicazione delle fasce che hanno diritto all’esonero dalla prova sia per l’accesso alla sezione A dell’Albo, nell’art. 46, sia per quanto riguarda l’iscrizione alla sezione B, nell’art. 47; nello specifico, in entrambi i casi si rimanda all’articolo 1 della Convenzione quadro che mostra i requisiti determinanti l’esonero. Alla luce di questo primo articolo, coloro che potranno saltare il passaggio della prima prova scritta nel complesso delle prove previste dall’esame di Stato saranno i giovani candidati che avranno nel proprio curriculum di studi determinati crediti formativi universitari, stabiliti a loro volta proprio dall’accordo firmato dal Ministero e dal Consiglio nazionale. I crediti in questione saranno almeno 24 da ottenere nell’area d’insegnamento SECS-P/07 Economia aziendale e almeno 15 da totalizzare nelle aree SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECS-P/09 Finanza aziendale, SECS-P/10 Organizzazione aziendale e SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari. A ben vedere, si è al cospetto di percorsi rintracciabili nei corsi di laurea che lo stesso articolo 1 della Convenzione quadro menziona al fine di chiarire il riscontro, tali corsi sono “[…] la laurea triennale nella classe delle lauree 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe delle lauree L 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero nella classe delle lauree 28 – Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 – Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270) […]”.

Nota del Miur agli Atenei - Pertanto, visti i presupposti che stanno a monte del patto bilaterarmente firmato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato il 18 novembre scorso al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, in riferimento agli esami di seconda sessione dell’anno 2011, l’avvenuto inoltro ai Rettori delle Università italiane dell’autorizzazione ad effettuare verifica circa la presenza o meno dei requisiti posti come prerogativa per l’esonero. Nello specifico, il Miur ha inviato agli Atenei la nota n. 3151 del 4 ottobre 2011, attraverso la quale si fanno presenti i presupposti della Convenzione quadro stipulata con il CNDCEC e si invita ogni singola Università a procedere sulla via dell’esonero dalla prima prova scritta per tutti quei giovani candidati che rispondono ai criteri previsti.

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