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Il Pronto Ordini 183/2018, pubblicato sul sito del CNDCEC il 18 marzo 2019, ha fornito chiarimenti
in merito alla disciplina della nomina e al percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento.
I quesiti
L’Ordine di Pistoia, ha posto i seguenti quesiti, chiedendo conferma se:
In merito ai quesiti esposti in precedenza, il CNDCEC, per quanto concerne la verifica degli obblighi formativi, osserva che i professionisti e le STP nominati dal Giudice del sovraindebitamento, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 l.f., potranno essere incaricati senza l’assolvimento degli obblighi formativi prefissati nel D.M. n. 202/2014.
Si precisa, altresì, che la formazione iniziale e biennale indicata nell’articolo 4, comma 5, lett. d), e comma 6, del predetto D.M. è richiesta unicamente per i professionisti che intendono iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi dell’OCC di appartenenza e che vengono nominati dal referente dell’OCC. Scaduto il periodo transitorio, per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi, i professionisti iscritti agli Ordini professionali dovranno assolvere agli obblighi formativi suddetti.
Relativamente al secondo quesito posto, il documento in commento precisa che è tutt’ora applicabile la modalità alternativa della nomina del facente funzioni di OCC (di cui all’articolo 15, comma 9, della Legge n. 3/2012). Si osserva, però, che nonostante il diverso orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 19740/2017), la vigente formulazione del citato articolo 15, comma 9, laddove contempla l’avverbio “anche”, non consente di ritenere che il Giudice del sovraindebitamento sia tenuto a procedere alla nomina del professionista o della STP (in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 l.f.), unicamente nel caso di mancata costituzione dell’OCC nell’ambito della circoscrizione del Tribunale competente.
Fermo restando quanto osservato in merito alla disciplina transitoria applicabile sino al 15 agosto 2020, si specifica che, per concerne le future crisi da sovraindebitamento, si sottolinea quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, ossia che i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti, possono essere svolti da un professionista o da una STP in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 del Codice, nominati dal Giudice del sovraindebitamento, qualora nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC.
Infine, in relazione all’ultimo quesito, il documento in commento chiarisce che il Giudice del sovraindebitamento, nell’esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall’ordinamento, può designare il professionista facente funzioni anche al di fuori dei nominativi inclusi negli elenchi dei gestori degli OCC, essendo richiesto unicamente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 l.f.