13 ottobre 2011

CNDCEC: prestazioni alberghiere e di ristorazione

Individuazione di un limite oggettivo in merito alla convenienza economica di richiedere la fattura
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il contributo del Consiglio Nazionale - Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato un parere da parte della commissione “Imposte dirette e reddito d’impresa” su quanto previsto dalla circolare 25/E del 19 maggio 2010 in riferimento alla deducibilità dell’Iva, assolta e non detratta, sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.

La posizione dell’Agenzia - Superando la rigida posizione assunta nella Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009 e nella Risoluzione n. 84/E del 31 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo il “carattere non inerente del costo rappresentato dall’Iva detraibile, ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura”, ha ammesso “un’eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, si basi su valutazioni di convenienza economico‐gestionale”.

Natura di costo inerente - L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, sempreché non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e quindi, di non detrarre l’Iva assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’Iva detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’Iva non detratta, per mancanza della fattura, la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

La convenienza a non richiedere la fattura – L’apertura dell’Agenzia viene accolta favorevolmente e, al fine di promuoverne una più agevole applicazione pratica, si è ritenuto opportuno individuare un limite oggettivo, entro il quale possa essere comunemente riconosciuta come sussistente la convenienza economica della scelta di non richiedere la fattura. A parere dell’Agenzia delle Entrate, la scelta deve essere operata al momento di effettuazione dell’operazione, in quanto la possibilità di dedurre quale “costo” l’Iva non detratta è riservata ai casi in cui la fattura non sia stata emessa e l’acquisto risulti documentato da scontrino o ricevuta fiscale.
Quindi una volta che la fattura viene emessa, su richiesta o meno del committente, tale circostanza sembrerebbe precludere al contribuente la possibilità di registrare il documento ai soli fini di contabilità generale, senza porre in essere le registrazioni Iva.

I costi degli adempimenti - In prospettiva economico‐gestionale, i costi relativi agli adempimenti Iva connessi alle fatture possono essere di due tipi:
- costi indiretti, tempi di attesa alla cassa, ecc., difficilmente quantificabili;
- costi amministrativi, connessi con la registrazione della singola fattura.
Limitando l’analisi ai soli costi amministrativi, si osserva preliminarmente che essi possono differire a seconda che la contabilità sia tenuta all’interno dell’impresa, ovvero sia affidata all’esterno.
Inoltre, per le imprese in regime di contabilità ordinaria, la registrazione della singola fattura ai fini Iva comporta, a parità di numero di documenti, un raddoppio delle scritture contabili, dovendosi necessariamente procedere alla distinta registrazione dell’operazione di acquisto e di pagamento.

Un riferimento nella tariffa professionale - Ai fini della determinazione dei costi amministrativi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva, si ritiene di poter individuare un punto di riferimento oggettivo nella tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’art. 33, comma 2 lettera a), stabilisce un importo unitario “per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale” che può variare da un minimo di euro 2,33 ad un massimo di euro 4,65. Questo parametro non può essere esteso nei casi in cui la gestione amministrativa e contabile dei documenti avviene all’interno dell’azienda, soprattutto se l’elevato volume delle operazioni interessate dovesse comportare il sostenimento di economie di scala.

Una determinazione forfettaria - In via forfettaria, si può ipotizzare il costo base di gestione amministrativa della fattura in euro 3,00, e si potrebbe poi considerare una eventuale riduzione di questo importo base del 20/30% per le situazioni di gestione contabile interna.
La natura delle operazioni in argomento è tale da far ritenere che si ha a che fare quasi sempre con operazioni soggette ad aliquota Iva del 10%. Assumendo, quindi, l’importo di euro 3,00, il “break‐even” di convenienza economico‐gestionale si verifica per un importo della singola fattura pari ad euro 33,00 (Iva compresa). Dunque, fino ad un ammontare di spesa di 33,00 euro, la scelta economicamente più conveniente, sarebbe quella di non richiedere la fattura.

Ipotizzando che si tratti di una spesa di ristorazione sostenuta in trasferta da un dipendente, pertanto interamente deducibile, i costi sarebbero i seguenti:
- con fattura: costo ristorante euro 30,00; Iva 10% detraibile euro 3,00; costo gestione fattura euro 3,00; totale costi euro 33,00;
- con solo scontrino/ricevuta allegato a nota spese: costo ristorante euro 33,00 (compresa Iva indetraibile); costo gestione fattura euro 0; totale costi euro 33,00.
Si evidenzia una situazione di pareggio tra le due diverse ipotesi.

Per una spesa di euro 22,00 avremmo invece:
- con fattura: costo ristorante euro 20,00; Iva 10% detraibile euro 2,00; costo gestione fattura euro 3,00; totale costi euro 23,00;
- con solo scontrino/ricevuta allegato a nota spese: costo ristorante euro 22,00 (compresa Iva indetraibile); costo gestione fattura euro 0; totale costi euro 22,00.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy