29 novembre 2018

CNDCEC: risposte ai quesiti degli ordini

I quesiti riguardano: materia disciplinare, omessa segnalazione di condanne, Cancellazione STP e STP – Iscritti nell’elenco speciale

Autore: Ester Annetta
Sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione Pronto Ordini, sono state pubblicate le risposte ad alcuni quesiti posti dai Consigli o dai Collegi di Disciplina di alcuni Ordini territoriali.

P.O. 166/2018 – Quesito in materia disciplinare
Il quesito, posto dal Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Ravenna, mira ad accertare la rilevanza - ai fini dell’applicabilità di una sanzione disciplinare - di una condanna penale definitiva di un iscritto per il reato di guida in stato d’ebbrezza e, dunque, la necessità dell’instaurazione del relativo procedimento disciplinare.
Il CN ha chiarito che, sia l’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 139/2005 sia l’art. 2 comma 4 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, attribuiscono rilevanza a tutte quelle condotte poste in essere dal professionista che, pur non attenendo specificamente all’attività professionale, siano comunque tali da riflettersi sulla reputazione professionale o da compromettere l’immagine e la dignità della categoria. Di conseguenza, secondo il Consiglio, anche la fattispecie prospettata dall’Ordine ravennate – sebbene riguardante un reato non inerente l’attività professionale - è suscettibile di valutazione ai fini disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina, competente in via esclusiva all’esercizio della relativa azione.

P.O. 172/2018 – Omessa segnalazione di condanne subite da parte degli iscritti
Lo stesso Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Ravenna ha posto un ulteriore quesito, volto ad accertare:
  • se un iscritto che sia stato condannato penalmente per un reato qualsiasi abbia l’obbligo di segnalarlo all’Ordine d’appartenenza e se l’omessa segnalazione comporti responsabilità disciplinare a suo carico;
  • se, nella predetta ipotesi, ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare, sia rilevante, oltre all’eventuale omessa segnalazione, anche la natura del reato per cui l’iscritto sia stato condannato.

A riguardo, il CN ha preliminarmente rilevato che, tra i compiti istituzionali del Consiglio dell’Ordine, rientra quello di verificare ed aggiornare annualmente la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, ai fini del mantenimento della loro iscrizione all’Albo (art. 12 D.Lgs. 139/2005) e, di contro, questi ultimi sono a loro volta tenuti a collaborare con gli organismi di categoria, fornendo risposte ed autocertificazioni ogni qualvolta ne siano richiesti dagli stessi (art. 29 Codice deontologico).
Ne consegue che il professionista sia obbligato a fornire all’Ordine d’appartenenza, mediante autocertificazione, notizia delle eventuali condanne penali subite o dei relativi procedimenti pendenti, sia che riceva richiesta di aggiornamento del suo status da parte dell’Ordine che a prescindere dalla stessa.
Pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace o l’omessa comunicazione delle dette notizie costituiscono - rispettivamente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 (in tema di autocertificazione) e dell’art. 29 comma 4 del predetto Codice deontologico - comportamenti valutabili sotto il profilo disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina, ai fini dell’applicazione della relativa sanzione, unitamente alla natura del reato (dunque anch’essa rilevante) per il quale l’iscritto sia stato condannato.

P.O. 180/2018 – STP-Cancellazione STP – mancanza requisiti – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote
Il quesito, proposto dall’Ordine di Venezia, si rifà ad un argomento che il CN ha di recente affrontato con l’informativa n. 85/2018 del 5 novembre u.s. (cfr. Fiscal Focus del 6 novembre: “Iscrizione all’albo delle società’ tra professionisti: il CNDCEC ribadisce il proprio orientamento”), inerente ai requisiti necessari all’iscrizione della Società tra Professionisti nella sezione speciale dell’Albo. Nello specifico, in quell’occasione il CN ha chiarito che, seguendo l’interpretazione letterale della disposizione contenuta nell’art. 10 comma 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), l’espressione “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” va intesa nel senso che, ai fini della suddetta iscrizione, è necessario che la maggioranza dei due terzi debba sussistere, cumulativamente, tanto con riguardo a quella calcolata per teste che a quella calcolata per quote.
L’Ordine di Venezia domanda, appunto, quali azioni debbano porsi in essere per regolarizzare l’iscrizione di una STP che non risponda ai requisiti delle suddette maggioranze dei 2/3.
A riguardo il CN ha chiarito che:
  • ove l’iscrizione sia stata eseguita da meno di 18 mesi, andrà verificato se sia possibile procedere al suo annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 (annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo);
  • ove sia decorso un termine superiore a diciotto mesi, la mancanza dei requisiti d’iscrizione potrà essere accertata dall’Ordine in sede di verifiche periodiche effettuate ai sensi dell’art. 12 lett. e) e 34 comma 2 del D.Lgs. 139/2005.

La STP che non risponda ai requisiti della maggioranza dei 2/3 dovrà essere, perciò, invitata dall’Ordine a ricostituirla entro il termine perentorio di 6 mesi, decorsi i quali lo stesso Ordine potrà procedere alla sua cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo.

P.O. 55/2018 – STP – Iscritti nell’elenco speciale
Pure al tema della Società tra Professionisti si rifà il quesito posto dall’Ordine di Alessandria, che chiede se un iscritto nell’elenco speciale dell’Albo possa far parte di una STP (ed essere calcolato ai fini della determinazione della maggioranza dei 2/3 di cui sopra).
Il CN - partendo dalla premessa che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 139/2005, l’iscrizione all’elenco speciale è riservata a coloro che, per ragioni di incompatibilità, non possono esercitare la professione – si è poi soffermato sulle previsioni contenute nell’art. 10 comma 4 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui l’atto costitutivo della STP:
  • deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • deve prevedere l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti in Ordini, Albi e Collegi, mentre i soggetti non professionisti (cioè coloro che non possono esercitare la professione) possono partecipare solo in qualità di soci investitori o per l’esecuzione di prestazioni tecniche.

Parimenti – rileva ancora il Consiglio – l’art. 1 lett. a) del D.M. n. 34/2013 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico) stabilisce che per STP si intende quella che ha ad oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in Albi regolamentati dal sistema ordinistico (ove, per professione regolamentata, ai sensi del DPR n. 137/2012, deve intendersi l’attività consentita solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità).
Dall’insieme di tali norme discende, pertanto, che, poiché l’iscritto all’elenco speciale non è considerato idoneo a svolgere la professione, egli non potrà essere socio professionista ordinario di una STP ma potrà parteciparvi solo come socio investitore o socio che fornisca mere prestazioni tecniche.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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