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Sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione Pronto Ordini, sono state pubblicate le risposte ad alcuni quesiti posti dai Consigli o dai Collegi di Disciplina di alcuni Ordini territoriali.
P.O. 166/2018 – Quesito in materia disciplinare
Il quesito, posto dal Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Ravenna, mira ad accertare la rilevanza - ai fini dell’applicabilità di una sanzione disciplinare - di una condanna penale definitiva di un iscritto per il reato di guida in stato d’ebbrezza e, dunque, la necessità dell’instaurazione del relativo procedimento disciplinare.
Il CN ha chiarito che, sia l’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 139/2005 sia l’art. 2 comma 4 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, attribuiscono rilevanza a tutte quelle condotte poste in essere dal professionista che, pur non attenendo specificamente all’attività professionale, siano comunque tali da riflettersi sulla reputazione professionale o da compromettere l’immagine e la dignità della categoria. Di conseguenza, secondo il Consiglio, anche la fattispecie prospettata dall’Ordine ravennate – sebbene riguardante un reato non inerente l’attività professionale - è suscettibile di valutazione ai fini disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina, competente in via esclusiva all’esercizio della relativa azione.
P.O. 172/2018 – Omessa segnalazione di condanne subite da parte degli iscritti
Lo stesso Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Ravenna ha posto un ulteriore quesito, volto ad accertare:
P.O. 180/2018 – STP-Cancellazione STP – mancanza requisiti – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote
Il quesito, proposto dall’Ordine di Venezia, si rifà ad un argomento che il CN ha di recente affrontato con l’informativa n. 85/2018 del 5 novembre u.s. (cfr. Fiscal Focus del 6 novembre: “Iscrizione all’albo delle società’ tra professionisti: il CNDCEC ribadisce il proprio orientamento”), inerente ai requisiti necessari all’iscrizione della Società tra Professionisti nella sezione speciale dell’Albo. Nello specifico, in quell’occasione il CN ha chiarito che, seguendo l’interpretazione letterale della disposizione contenuta nell’art. 10 comma 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), l’espressione “In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” va intesa nel senso che, ai fini della suddetta iscrizione, è necessario che la maggioranza dei due terzi debba sussistere, cumulativamente, tanto con riguardo a quella calcolata per teste che a quella calcolata per quote.
L’Ordine di Venezia domanda, appunto, quali azioni debbano porsi in essere per regolarizzare l’iscrizione di una STP che non risponda ai requisiti delle suddette maggioranze dei 2/3.
A riguardo il CN ha chiarito che:
P.O. 55/2018 – STP – Iscritti nell’elenco speciale
Pure al tema della Società tra Professionisti si rifà il quesito posto dall’Ordine di Alessandria, che chiede se un iscritto nell’elenco speciale dell’Albo possa far parte di una STP (ed essere calcolato ai fini della determinazione della maggioranza dei 2/3 di cui sopra).
Il CN - partendo dalla premessa che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 139/2005, l’iscrizione all’elenco speciale è riservata a coloro che, per ragioni di incompatibilità, non possono esercitare la professione – si è poi soffermato sulle previsioni contenute nell’art. 10 comma 4 della L. n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui l’atto costitutivo della STP: