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Gli studi del Cndcec - In materia di sgravi fiscali, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è spesso interrogato portando avanti studi oculati e diretti a chiarire argomenti spesso intricati. A tal proposito, la Commissione di studio del Cndcec ha reso noto giovedì scorso il criterio di detraibilità delle imposte Iva sugli acquisti di immobili abitativi destinati ad attività turistiche.
La detraibilità Iva - La crescente tendenza, nelle località turistiche italiane, di convertire abitazioni private in siti ricettivi quali camere o appartamenti in affitto, b&b, agriturismi e residence ha indotto la Commissione a chiarire la condizione fiscale relativa a tale tipo di imprenditorialità. In genere, i beni immobili in oggetto sono riconducibili alla classificazione catastale di fascia A(ad eccezione dell’A10). Si tratta di beni strumentali per destinazione, essendo necessari per lo svolgimento dell’attività.
Per questi tipo di imprese turistiche sorge il problema della detrazione del tributo Iva assolto sugli acquisti dei suddetti immobili e sulle spese ad essi relative, quali quelle di manutenzione, restauro e ristrutturazione, alla luce del disposto dell’articolo 19 bis 1) lettera i) del d.p.r. 633/1972.
Tale norma prevede che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni.
In ogni caso, è da rilevare la mancanza di oggettività della norma in esame. La Commissione di studio del Cndcec ha, infatti, dedotto che l’art. 19-bis, lettera i), d.p.r. n.633/1972 necessita di un’interpretazione applicativa che non entri in collisione con la normativa Ue; in base a quanto stabilito a livello comunitario, in tema di imposte Iva, quando si ha a che fare con operazioni imponibili risulta obbligatorio il diritto alla detrazione del tributo. A partire da tale premessa, si può concludere, calcando le orme del Cndcec, che la negazione della detraibilità può verificarsi solo in occasione di attività esenti o non soggette ad imposta, perché se fosse applicata a soggetti imponibili si entrerebbe in rotta con le indicazioni europee.
Soggetti esclusi - Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 della legge IVA (locazione ed affitto di fabbricati), che comportano la riduzione del pro rata di detrazione a norma dell’articolo 19 comma 5 e dell’articolo 19 bis.