23 gennaio 2012

CNDCEC: una trasmissione che non convince

Il consigliere con delega informatica Bodini si interroga in merito all’efficacia e alla necessità, nel contesto normativo attuale, circa la trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico.
Autore: Daniela Lucia

L’adempimento - Sul fronte dei rapporti tra Fisco e commercialisti si fa spazio una nuova problematica, messa in evidenza dal Consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con delega informatica, Claudio Bodini. La questione riguarda le modalità di archiviazione informatica e l’impronta riconoscitiva che ne consegue. A ben vedere, quest’ultima dovrà essere comunicata agli Uffici delle Entrate entro il 31 gennaio e la trasmissione dovrà essere comprensiva non solo delle impronte relative all’anno 2011, ma anche quelle inerenti agli anni precedenti. Secondo la delibera CNIPA n. 11/2004, art. 5, comma 2, sono chiamati a inoltrare tali informazioni i contribuenti, che spesso delegano l’adempimento ai propri consulenti che sono i responsabili dell’archiviazione. Insieme al materiale relativo all’impronta, il soggetto incaricato alla trasmissione deve comunicare anche i propri elementi identificativi, quelli del contribuente, dell’elenco dei documenti cui l’impronta si riferisce, del luogo in cui è conservata l’evidenza informatica da cui è stata generata l’impronta dell’archivio, nonché della marca temporale apposta all’archivio. Il canale Entratel o Fisconline saranno considerate le vie maestre da seguire al fine di portare a termine la trasmissione. I dati inoltrati verranno analizzati e verificati tramite un apposito software reso disponibile dagli Uffici delle Entrate che una volta ricevuti i documenti provvederà a rilasciare conseguente ricevuta elettronica, in linea da quanto disposto dalla stessa Amministrazione fiscale con l’allegato al provvedimento attuativo del 25 ottobre 2010.

Cos’è l’impronta - Quando si parla di impronta dell’archivio informatico ci si riferisce al file prodotto tramite una specifica applicazione di hash. Il file deriva in questo caso dai documenti relativi ai provvedimenti fiscali, vale a dire “da un’evidenza informatica contenente a sua volta l’impronta o le impronte di tali documenti o di loro insiemi”. L’invio potrà avvenire solo previa sottoscrizione elettronica e attribuzione di marca temporale.

Il CNDCEC - “La scadenza del 31 gennaio per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico avente ad oggetto i documenti fiscali conservati in forma sostitutiva, è un adempimento inutilmente vessatorio per contribuenti e intermediari – ha spiegato il consigliere Claudio Bodini - e può generare una discriminazione tra quanti hanno meritoriamente optato per questo sistema di conservazione, tenuti ora obbligatoriamente alla trasmissione, e quanti hanno preferito continuare a conservare i propri documenti fiscali in formato cartaceo, per i quali l’obbligo di trasmissione non sussiste”. Quali sono le motivazioni alla base del paventato pericolo esposto dal consigliere con delega informatica? Ebbene, Bodini sottolinea che il termine scadenziale posto al 31 gennaio non riguarda solo le impronte degli archivi del 2011, ma anche la trasmissione dei dati inerenti gli anni a decorrere dall’entrata in vigore della norma. Ora, quei documenti sono già posti sotto una tutela di veridicità e immodificabilità, pertanto l’inoltro alle Entrate è ritenuto inutile finalizzato esclusivamente ad aggravare i costi e gli oneri per i commercialisti. “Lo si renda almeno facoltativo e opzionale, e non obbligatorio, per coloro che vogliono utilizzare l’invio dell’impronta in luogo della marcatura temporale”, è la proposta avanzata dal rappresentante del CNDCEC. Inoltre, il consigliere Bodini avvalora la propria tesi in base alla quale tali adempimenti sarebbero inutili, tentando di contestualizzarli temporalmente. Il delegato alle questioni informatiche del Consiglio nazionale spiega che se tali prassi erano giuste e necessarie all’epoca dell’emanazione del provvedimento, ossia nel 2004, quando “le marche temporali associate ai documenti informatici avevano una validità di 5 anni a partire dalla loro emissione”, al giorno d’oggi non se ne intravede alcuna esigenza, poiché “dal 2009, il periodo minimo di conservazione delle marche è infatti passato a 20 anni, con l’effetto di privare la trasmissione dell’impronta della sua effettiva utilità per il contribuente”. A fronte di tali modifiche, Bodini ritiene che il retto atteggiamento delle Entrate sarebbe stato quello di adeguare gli adempimenti al contesto normativo. Invece, “con un provvedimento del 25 ottobre 2010, le Entrate hanno trasformato un onere a vantaggio del contribuente in un vero e proprio obbligo di legge”. “La scelta dell’Agenzia di pretendere la trasmissione dell’impronta - conclude il consigliere nazionale - appare come un’occasione mancata per trasformare la conservazione sostitutiva in un reale strumento di innovazione e semplificazione a vantaggio del contribuente. La configurazione della trasmissione dell’impronta in termini di obbligo finisce infatti con il gravare i contribuenti di un ulteriore adempimento burocratico per il solo fatto di aver optato per la conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti in luogo di quella tradizionale. Un analogo obbligo non sussiste per coloro che invece continuano a conservare i documenti in modo per così dire ‘analogico’, ossia su supporto cartaceo, senza la necessità di trasmettere libri e registri, o un loro estratto, all’Agenzia delle Entrate”. In definitiva, la morale tratta da Claudio Bodini dalla vicenda della trasmissione dell’impronta dell’archivio informatico è che un siffatto adempimento possa finire con lo scoraggiare il ricorso alla conservazione sostitutiva.

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