29 maggio 2013

Cnpr: natura pubblica, ma veste privatistica

Su risoluzione di contratto locazione la Cassa ottiene ragione dal Tribunale di Roma.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Natura pubblica, ma gestione privata - Buone nuove per il mondo della previdenza privata. A dar man forte alle giustificate pretese delle Casse, nello specifico di quella dei ragionieri commercialisti, è intervenuta una recente sentenza della sesta sezione del Tribunale di Roma in merito alla risoluzione dei contratti di locazione. I giudici capitolini hanno infatti ribadito che la natura dell’istituto di previdenza è indubbiamente pubblica, in quanto garantisce un pubblico interesse. Tuttavia la Cassa ha anche una valenza privatistica, tant’è che non è chiamata a prestar fede alla normativa stabilita per gli enti pubblici in riferimento alla gestione e alla dismissione degli immobili in suo possesso.

La sentenza - La sentenza del Tribunale di Roma ha quindi dato man forte alle ragioni presentate dall’ente di previdenza guidato da Paolo Santarelli, che era stato interpellato in merito alla risoluzione di un contratto di locazione inerente proprio uno degli immobili di proprietà dell’ente. Il giudice Mariaelena Francone non ha rigettato la recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha confermato l’inclusione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti nelle amministrazioni pubbliche, però è partita da quella per giungere all’incontestabilità della natura privatistica della gestione dei beni in possesso della Cassa. A tal proposito, si ricorda che lo stesso Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l’ordinanza n. 2962 del 3 agosto 2011, aveva già affermato che “la […] rilevanza pubblicistica [della funzione delle Casse] è di immediata evidenza”, utilizzando un simile argomento a favore delle Casse, sottolineando quale compito degli enti fosse proprio far fruttare al meglio il patrimonio, al fine di salvaguardare i trattamenti pensionistici degli iscritti.

Definire l’identità – La questione di una chiara definizione identitaria degli enti di previdenza privati è presente nelle discussioni di categoria da quando le Casse sono state inserite nell'elenco Istat "a fini statistici". All’epoca si è trattato di un’inclusione finalizzata all’applicazione del decreto sulla spending review, il D.L. n. 95/2012, che veniva esteso a tutti gli enti presenti nell'elenco Istat. In sostanza, anche alle Casse professionali veniva imposto il sistema di tagli applicato alle amministrazioni pubbliche, versando allo Stato il risparmio ottenuto. Ad oggi, posto che l’obiettivo primario è la salvaguardia del trattamento pensionistico spettante agli iscritti, per le Casse è necessario entrare in possesso di norme chiare e largamente condivise che possano garantire tutele, stabilità e adeguatezza a lungo periodo. Per questo è altresì necessario definire una volta per tutte l’identità privata degli istituti di previdenza professionali. Stando a quanto disposto dal D.Lgs. n. 509/94, le Casse hanno una “personalità giuridica di diritto privato”. Nel caso in cui, però, si decida di assoggettarle alla natura pubblica, quindi come è avvenuto includendole nelle politiche di spending review, si dovrà altresì esonerarle dalle imposte dirette e dall'imposta di bollo (adempimenti che però nel 2012 hanno massicciamente rimpinguato le casse erariali). Ben venga quindi la decisione del Tribunale di Roma, tuttavia il clima d’incertezza pretende una pronta soluzione.

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