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Quando l’inadempimento dell’obbligazione tributaria è addebitabile unicamente alla condotta del commercialista incaricato, la denuncia all'autorità giudiziaria esonera il contribuente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, non anche dal pagamento del tributo e degli interessi.
La sentenza. È quanto ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Como con la sentenza n. 01/02/2014.
Ommessi versamenti dovuti al commercialista. La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento la cui emissione, secondo gli assunti della società contribuente, faceva seguito alle omissioni e agli inadempimenti commessi dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, della redazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti. Da qui l’eccezione di nullità dell’atto di riscossione.
Di diverso avviso l'Agenzia delle Entrate, secondo cui la contribuente restava responsabile del mancato pagamento delle imposte, indipendentemente dall'agire del consulente fiscale, contro il quale si sarebbe dovuto agire in altra sede.
Inapplicabili le sanzioni. La tesi del Fisco ha fatto breccia presso il collegio tributario provinciale di Como, che ha confermato la cartella esattoriale per quanto riguarda tributi e interessi, mentre sono state annullate le sanzioni, ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Causa di non punibilità. In sentenza si legge che “l'unico obbligato in tema di presentazione della dichiarazione e versamento delle imposte non può che essere il contribuente, a prescindere dal comportamento omissivo tenuto dal professionista”. Tuttavia, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, prevede espressamente, al comma terzo, la non punibilità del contribuente, quando l'omissione derivi da “fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Parziale accoglimento del ricorso. In applicazione di tale norma, la CTP di Como ha accolto il ricorso della società, limitatamente all’applicazione delle sanzioni.