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In tema di IRAP, la percezione di compensi ingenti, da parte di un dottore commercialista, per gli incarichi svolti nei collegi sindacali non è un fattore che dimostra il requisito dell’autonoma organizzazione, nemmeno quando accompagnato da spese elevate sostenute per remunerare il lavoro dei colleghi di studio.
È quanto emerge dalla sentenza n. 7574/06/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza della Provinciale che ha sancito l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui è stata contestata, a una commercialista romana, una maggiore IRAP per l’anno d’imposta 2005.
Il collegio di primo grado, alla luce delle dichiarazioni depositate e del quadro “RE”, ha escluso l’esistenza di un’attività imprenditoriale, mentre, a detta dell’Ufficio, la contribuente era soggetta a IRAP, stante l’autonoma organizzazione del proprio lavoro, circostanza desunta dalla riscontrata coordinazione di beni strumentali e risorse finanziarie in capo alla medesima, oltreché dal modello “770” da cui traspariva la sostanza di compensi erogati a due dipendenti.
Ebbene, l’assunto della difesa erariale non ha fatto breccia presso i giudici di secondo grado, che pertanto hanno confermato l’annullamento della pretesa, integrando, però, le motivazioni della CTP.
La CTR della Capitale ha escluso che “gli apprezzabili compensi libero-professionali di un dottore commercialista – rilevati dal quadro RE delle dichiarazioni dei redditi del medesimo, riferibili agli incarichi svolti nei collegi sindacali - siano sintomatici di una organizzazione adeguata”; questa, infatti, deve “essere desunta in concreto dall’utilizzo di beni strumentali eccedenti quelli indispensabili per l’esercizio della propria attività o dalla fruizione non occasionale di lavoro altrui”.
Nel caso di specie, secondo la CTR, quanto al fattore del lavoro altrui, “l’Ufficio ha erroneamente valorizzato l’entità dei compensi corrisposti a due colleghi commercialisti, non già in forza di un rapporto di dipendenza lavorativa, ma per collaborazioni professionali autonome, regolarmente fatturate e inserite, come sostituto d’imposta, nel modello 770”.
Per quanto riguarda, invece, il valore dei beni strumentali, la CTR osserva che “la contribuente è una dottoressa commercialista che risulta dotata solo dei beni strumentali minimi per lo svolgimento di tale attività (con ammortamenti pari ad euro 2.102,00) nell’ambito della auto-organizzazione del proprio lavoro, con una incidenza ridotta delle spese generali varie, pari ad euro 13.467,00”.
In conclusione, l’appello dell’Ufficio è stato rigettato, con compensazione delle spese.