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Nel caso di omessa o tardiva comunicazione dei redditi non sono necessari atti prodromici, quali la contestazione, ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione da parte dell’ente previdenziale dei commercialisti né può esserci il riconoscimento del supplemento quinquennale di pensione.
È quanto emerge dalla sentenza 21 novembre 2014 n. 24882 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.
Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla C.N.P.A.D.C. contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha annullato una cartella di pagamento relativa a un’iscrizione a ruolo per inadempienze riguardanti l’anno 2004.
La Corte territoriale ha ritenuto applicabile al caso la Legge n. 689 dal 1981 e da ciò è derivata la declaratoria di tardività della sanzione irrogata, nonché il riconoscimento del diritto del ricorrente al supplemento quinquennale di pensione spettante a colui che prosegue l’attività professionale dopo il pensionamento di vecchiaia – maturata dopo il 1° ottobre 1994 –, previa comunicazione dei dati relativi al reddito e al pagamento della contribuzione soggettiva.
Ebbene, secondo gli Ermellini, al caso di specie si deve applicare la “lex specialis” n. 21 del 1986 - che richiama, quanto al recupero dei contributi e relative sanzioni, la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette - vigente anche in seguito alla privatizzazione della Cassa dottori commercialisti.
In virtù delle disposizioni di detta legge, afferma la S.C., l’omessa o tardiva comunicazione dei redditi, da un lato, legittima la C.N.P.A.D.C. a irrogare le relative sanzioni, dall’altro lato, non consente il riconoscimento del supplemento di pensione, non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori e non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, qual è il libero professionista, e l’ente previdenziale, il principio dell’automatismo della prestazione previdenziale, poiché nel caso di specie il soggetto beneficiario della prestazione coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con decisione della causa nel merito.