27 luglio 2011

Commercialisti - CTU, il no del Consiglio Nazionale per gli scritti nell’elenco speciale

Autore: Redazione Fiscal Focus

CTU nell’elenco speciale - Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha risposto in un pronto ordini (P.O.n.121/2011) di recente emanazione, in merito alla possibilità di iscrizione nell’albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) per i professionisti iscritti nell’elenco speciale.
In una delibera del 15 gennaio 2009, il Consiglio stesso aveva già espresso in tal senso un parere contrario in merito all’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice, in virtù del fatto che essendo l’attività di consulenza tecnica un’attività tipica della professione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Dlgs. 139/2005, questa non può essere affidata ai soggetti che risultano iscritti nell’elenco speciale in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità che impediscono lo svolgimento della professione.

La discrezionalità del giudice – Tuttavia stante la formulazione delle norme per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, rientra comunque nella discrezionalità del Giudice la possibilità di affidare un incarico di CTU ad un soggetto iscritto nell’elenco speciale a motivo delle sue comprovate capacità e di idoneità sulla materia oggetto della controversia.
Tale assunto trova anche conferma nella giurisprudenza di legittimità che in due recenti pronunce, ha affermato che le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo, alla discrezionalità del giudice di merito. In conclusione la decisione di affidare l’incarico ad un professionista, inscritto in un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza non è censurabile in sede di legittimità e non richiede una specifica motivazione (Cass. 30 marzo 2010 n. 7622 e 12 marzo 2010 n. 6050).

Il parere del Consiglio Nazionale - Come già esposto, sull’argomento il Consiglio Nazionale si era già espresso con parere contrario all’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del giudice dei professionisti iscritti nell’elenco speciale. Ad una soluzione opposta si sarebbe potuti giungere privilegiando l’interpretazione letterale delle disposizioni che disciplinano l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, per i quali, tra i requisiti per l’iscrizione nell’ albo dei CTU, è richiesta genericamente l’iscrizione nelle rispettive associazioni professionali. Cosi ragionando si potrebbe concludere in senso favorevole alla possibilità per gli iscritti nell’elenco speciale di richiedere l’iscrizione nell’albo in quanto sarebbero soddisfatti tutti i requisiti dell’ appartenenza all’associazione (intesa come ordine professionale).

Alcuni rilievi critici alla norma - La tesi negativa del Consiglio è derivata da alcuni rilievi critici che superano il tenore letterale della norma. L’attività di consulenza tecnica è attività tipica della professione, mentre gli iscritti nell’ elenco speciale sono coloro che pur avendo tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’albo, non possono esercitare la professione perché si trovano in una situazione di incompatibilità prevista dall’ordinamento professionale. Appare quindi contradditorio, affermare che coloro che per definizione non possono esercitare la professione, possano iscriversi nell’albo dal quale il giudice normalmente sceglie i soggetti ai quali conferire l’incarico di consulenza.

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