13 aprile 2015

Commercialisti: determinazione compenso da sindaco

Cassazione Civile, sentenza depositata il 10 aprile 2015
Autore: Redazione Fiscal Focus

Ove l’entità della retribuzione dei sindaci non sia stabilita nell’atto costitutivo della società né fissata dall’assemblea, il giudice al quale ne venga fatta richiesta ha l’obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile.

Quindi, in mancanza di una delibera assembleare o di indicazioni nello statuto, la misura del compenso del commercialista che ha fatto parte del collegio sindacale della SpA dev’essere stabilita dal giudice tenendo conto dell'importanza dell'opera prestata e del decoro della professione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 7299/15, pubblicata il 10 aprile dalla Prima Sezione Civile della Cassazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto da un commercialista in una controversia concernente l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società per azioni.

In motivazione gli ermellini evidenziano che l’incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2402 codice civile, è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione.

Ne deriva che, ove l’entità del compenso non sia stabilità nell’atto costitutivo né fissata dell’assemblea, spetta al giudice – nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della società – di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile (cfr. Cass. n. 14640/2008).

Peraltro”, si legge in sentenza, “la questione non viene in rilievo, in quanto, nella specie, a fronte dell’affermazione del Tribunale circa la sussistenza di un accordo di determinazione del compenso, il ricorrente ha eccepito soltanto che, quanto liquidato dal Tribunale fallimentare nell’esercizio del suo potere integrativo svolto nell’ipotizzata assenza di previsione negoziale, costituiva una deroga illegittima ai cd. minimi tariffari stabiliti (ratione temporis) per la sua di categoria professionale. In tal modo il ricorrente ha escluso ciò che è positivamente accertato, ossia che vi è stata una determinazione negoziale degli stessi compensi, così come ha concluso il giudice di merito, e senza perciò asserirne la loro illegittimità, in quanto l’accordo sarebbe stato lesivo di quell’adeguato compenso, richiesto dal richiamato art. 2233, cod. civile”.

In conclusione, il ricorso del professionista è stato respinto.

Alla Curatela va una somma di 5.200 euro a titolo di spese processuali.

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