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Stop alle comunicazioni cartacee per richiedere la possibilità di svolgere adempimenti in materia di lavoro da parte di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati. Le comunicazioni, dal 1° marzo 2018, dovranno essere effettuate in maniera telematica mediante un apposito modello in pdf che confluiranno poi in un banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979. La nuova banca dati sarà poi anche un utile mezzo a favore degli ispettori del lavoro al fine di verificare che il professionista in questione abbia effettivamente eseguito – in base alle nuove regole – la comunicazione telematica. Infatti, in assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
L’Ispettorato invita i professionisti che hanno già effettuato la comunicazione con le vecchie modalità, di poter comunque ripresentarla con le nuove regole, ma non si ravvisa nessun obbligo in tal senso, in quanto l’INL stesso nel documento di prassi parla di “opportunità”, lasciando spazio alla facoltà per questi ultimi anche di non ripresentare la comunicazione stessa.
A darne notizia è l’INL in un Nota congiunta (la n. 32) con il MLPS del 15 febbraio 2018.
Adempimenti in materia di lavoro – Come prevede la disciplina riguardante le “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro” (L. n. 12/1979) all’art. 1 viene espressamente precisato che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro”.
Tuttavia, tali adempimenti possono essere svolti anche dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli, in quanto figurano come professionisti “autorizzati” ma non “abilitati” all’esercizio di adempimenti di lavoro.
Va da sé che le predette figure professionali dovranno presentare più comunicazioni all’ITL laddove tali adempimenti vengono svolti in diversi ambiti territoriali.
Si passa al telematico - La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha fatto sì che l’INL abbia predisposto una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.
Attenzione. Tale strumento rappresenta altresì una forte semplificazione per i professionisti i quali, a far data dal 1° marzo p.v., lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n. 12/1979. Nel documento di prassi in commento, l’INL invita i professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità (cartacee), di presentare comunque la comunicazione secondo le nuove regole, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.
La comunicazione – Il modello di comunicazione, prelevabile sul sito dell’INL, si compone essenzialmente di due parti:
Come accedere - L’accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti, se già non in possesso della credenziali, devono dotarsi di tale sistema di identità digitale. Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione e proposto nella pagina sopra citata. Selezionando uno di questi, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviarla concretamente. Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.
Si ricorda che la comunicazioni in questione sono effettuate sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse.
Attenzione. Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.