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La tassa di concessione governativa - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è occupato, rispondendo con due distinti Pronto ordini, della tassa di concessione governativa dovuta ai sensi dell’articolo 22 della Tariffa annessa al DPR del 26 ottobre 1972 n. 641 per l’iscrizione all’Albo. L’art. 22 della Tariffa allegata al DPR, stabilisce che devono essere corrisposti 168 euro a titolo di tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni riguardanti le voci di tariffa soppresse dall’art. 3, comma 138 della L. n. 549/1995.
Le iscrizioni a cui si riferisce l’articolo, sono quelle, dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei costruttori, delle imprese ammesse a gestire in appalto dell’Ente ferrovie dello Stato e delle imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, degli esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria e degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli, degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione, dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore e ai natanti, dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori, dei giornali e dei periodici, nonché per l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (individuato dal punto 8 del sopra citato articolo 22).
Il Pronto Ordini del Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale in un Pronto ordini, (nello specifico il numero 130/2011) ha chiarito che nel caso di trasferimento dalla sezione B dell’Albo, alla sezione A (Commercialisti), deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa, in quanto il presupposto del tributo è l’adozione di atti e provvedimenti necessari all’accertamento delle condizioni per l’iscrizione all’albo, che riguardano l’esercizio di attività e professioni. Sullo stesso argomento, sempre in riferimento alla tassa di concessione governativa, in un altro Pronto Ordine (numero 55/2011) il Consiglio Nazionale, si è occupato del trasferimento del professionista da un Ordine all’altro. Il Consiglio, ha stabilito che la tassa di concessione governativa è dovuta anche a seguito di trasferimento presso un altro Ordine in quanto anche in questo caso si tratta di un atto autonomo che necessita di una specifica attività istruttoria, presupposto del tributo nel caso di specie è l’adozione di specifici atti e provvedimenti che riguardano l’esercizio di attività professionali e mestieri. In più il Consiglio ha precisato che non è contemplata dal D.lgs 139/2005 (decreto che ha costituito e disciplinato l’Albo dei Commercialisti), la facoltà per gli Ordini di stabilire una tassa di trasferimento.
L’Agenzia delle Entrate - Dell’argomento si è occupato anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2005 n. 55, con cui ha precisato che la tassa deve essere corrisposta una seconda volta quando, nello stesso Albo, si desidera iscriversi in una sezione diversa rispetto a quella in cui si è già iscritti.