10 settembre 2025

Commercialisti, l’assicurazione è obbligatoria solo per chi esercita effettivamente la professione

Il Consiglio Nazionale chiarisce: l’assicurazione è legata all’attività svolta, anche se occasionale, e non alla sola iscrizione all’Albo. Chi non esercita deve dichiararlo formalmente all’Ordine, rinunciando a partita IVA e iscrizione alla Cassa

L’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale riguarda esclusivamente chi esercita effettivamente la professione, anche solo in forma occasionale, e non semplicemente chi è iscritto all’Albo. Questo perché la finalità della copertura è quella di tutelare i clienti dai danni derivanti dall’attività professionale svolta.

Si può sintetizzare così il chiarimento contenuto nel “Pronto Ordini” n. 86/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il quesito

Un Ordine territoriale ha chiesto di sapere:
  • se l'obbligo di possedere la polizza assicurativa per RC professionale sussiste anche per i professionisti che risultano iscritti all’Albo ma che non esercitano la professione;
  • in particolare, quale sia la modalità con la quale gli iscritti devono comunicare all’Ordine di appartenenza il mancato esercizio della professione e quali sono i requisiti per poter rientrare in tale casistica;
  • ancora, se un iscritto nell’Albo che non esercita la professione può non essere in possesso di partita IVA ma al contempo essere iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza e non possedere la polizza assicurativa per RC professionale

Obbligo di polizza RC professionale. Quando ricorre?

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che l’obbligo assicurativo (art. 5 D.P.R. n. 137/2012) è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e non dalla sola iscrizione nell’Albo professionale.

La relazione ministeriale di accompagnamento al cit. D.P.R. chiarisce che l’obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale.
  • Da quanto sopra si ricava che l’obbligo assicurativo è correlato all’esistenza di un’attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolge una prestazione nei confronti di un cliente.

Mancato esercizio della professione e comunicazione all’Ordine

Il Consiglio Nazionale ha quindi concluso precisando che un iscritto che non esercita deve comunicarlo al proprio Ordine.

La modalità più corretta è quella di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale l’iscritto - sotto la propria personale responsabilità - dichiara:
  • di non esercitare né in forma individuale, né associata, né in qualsiasi altra forma alcuna delle attività o funzioni indicate nell’Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) anche nel caso in cui per l’esercizio delle stesse sia richiesta l’iscrizione in specifici elenchi o registri;
  • di non esercitare le suddette attività neppure in modo saltuario od occasionale;
  • di non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazioni ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • di non essere iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • di essere consapevole che qualsiasi attività professionale resa nei confronti di terzi costituisce esercizio della professione e comporta l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

Rapporto tra iscrizione all’Albo, partita IVA e previdenza

Il professionista iscritto nell’Albo – ha, inoltre, puntualizzato il CNDCEC – «non può iscriversi all’ente di previdenza senza avere una partita IVA poiché l’esercizio abituale dell’attività professionale, in presenza del quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, richiede necessariamente l’apertura di partita IVA.»
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