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L’obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale riguarda esclusivamente chi esercita effettivamente la professione, anche solo in forma occasionale, e non semplicemente chi è iscritto all’Albo. Questo perché la finalità della copertura è quella di tutelare i clienti dai danni derivanti dall’attività professionale svolta.
Si può sintetizzare così il chiarimento contenuto nel “Pronto Ordini” n. 86/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Un Ordine territoriale ha chiesto di sapere:
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che l’obbligo assicurativo (art. 5 D.P.R. n. 137/2012) è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e non dalla sola iscrizione nell’Albo professionale.
La relazione ministeriale di accompagnamento al cit. D.P.R. chiarisce che l’obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale.
Il Consiglio Nazionale ha quindi concluso precisando che un iscritto che non esercita deve comunicarlo al proprio Ordine.
La modalità più corretta è quella di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale l’iscritto - sotto la propria personale responsabilità - dichiara:
Il professionista iscritto nell’Albo – ha, inoltre, puntualizzato il CNDCEC – «non può iscriversi all’ente di previdenza senza avere una partita IVA poiché l’esercizio abituale dell’attività professionale, in presenza del quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, richiede necessariamente l’apertura di partita IVA.»