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Incompatibilità del professionista - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con un recente pronto ordine (PO n. 55/2013) è ritornato ad affrontare la questione dell’incompatibilità relativa alla professione di Dottore Commercialista e le società di servizi. Nello specifico la richiesta da parte di un Ordine territoriale riguardava dei chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di un iscritto all’ordine che sia socio di maggioranza e amministratore di una società a responsabilità limitata che svolge attività di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia, il cui fatturato individuale (del professionista) è prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso imputabile.
La mediazione - Nel documento viene evidenziato che il decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, ha introdotto l’istituto della mediazione come strumento finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Viene inoltre disciplinata la costituzione degli organismi di mediazione prevedendo che questi siano costituiti esclusivamente da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. Il Ministero della Giustizia, con decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, ha disciplinato successivamente i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione individuando all’articolo 4, comma 3, i requisiti dei mediatori. Alla luce di questa ultima disposizione si afferma che l’attività di mediazione rientra tra quelle oggetto della professione.
Incompatibilità - L’articolo 4 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 139/2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio anche non prevalente, né abituale dell’attività d’impresa, in nome proprio o altrui e, per conto proprio, di produzione di beni o servizi, intermediata circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole ovvero ausiliarie delle precedenti. La norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa quando questa sia esercitata per contro proprio, o in nome proprio o altrui. Infatti per esercizio di attività d’impresa deve intendersi, il concreto svolgimento dell’attività d’impresa, ciò che risulta incompatibile con l’esercizio della professione è l’esercizio dell’impresa (intesa come gestione dell’impresa) svolto per conto proprio ossia quando l’amministrazione effettuata ai soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Esclusione dell’incompatibilità - Il secondo comma del sopra citato articolo, dispone tuttavia che anche nel caso di esercizio in contro proprio di attività d’impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. Dunque l’esercizio dell’attività d’impresa è consentito all’iscritto laddove la stessa sia strumentale all’esercizio dell’attività professionale.
Rilevanza del fatturato - Ai fini dell’incompatibilità con l’esercizio di una attività d’impresa risulta essere anche rilevante il fatturato e da come indicato nella richiesta il fatturato individuale del professionista è prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso imputabile. Di conseguenza ciò escluderebbe l’incompatibilità, e se la società fattura anche a terzi, la stessa incompatibilità non si verifica sei il fatturato individuale del professionista risultasse superiore della quota parte di fatturato imputabile all’iscritto.
Attività di mediazione - In merito all’oggetto dell’attività non vi è nessun problema se la società si occupa di mediazione civile e commerciale, attività che fa parte di quelle che rientrano nell’ oggetto della professione. Una questione interessante è quella che riguarda la specifica ipotesi di incompatibilità che viene prevista dal citato Dlgs 139/2005 tra la professione e l’attività d’impresa quando vi è l’esercizio d’impresa svolto per conto proprio, ovvero l’amministrazione effettuata a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.