8 maggio 2014

Commercialisti. Misura interdittiva fuori gioco

Il commercialista indagato per l’incarico pubblico può continuare l’attività professionale privata
Autore: Redazione Fiscal Focus

I reati di falso e peculato ipotizzati a carico del commercialista, quale tesoriere di un gruppo consiliare facente capo a un partito politico, non giustificano l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la libera professione.

La sentenza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale (sentenza 6 maggio 2014 n. 18770).

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un professionista al quale il Tribunale del riesame ha applicato, nell’ambito di un procedimento per concorso nei reati di peculato e falso, connessi alla recezione di contributi regionali per il funzionamento e l’attività politica di un gruppo consiliare, la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di sei mesi dall’inizio dell’esecuzione.

Il giudice del merito ha motivato l’applicazione della misura cautelare interdittiva con il pericolo di reiterazione dei reati anche nell’esercizio della professione. Tale argomentazione non ha però convinto la Suprema Corte.

Osservazioni della S.C. I giudici di legittimità osservano che, a fronte di un’imputazione provvisoria che contesta all’indagato la qualità di contabile del gruppo consiliare come presupposto dei reati di falso e peculato, il Tribunale ha valorizzato la personale qualità professionale quale fondamento della sua corresponsabilità, per poi “asportare” il pericolo di reiterazione di fatti di appropriazione e di falso nell’attività professionale “ordinaria”, che invece è completamente autonoma dall’attività politico- amministrativa. Passaggio questo che deve ritersi apodittico perché - scrivono gli Ermellini - “accomuna le attività di ‘alterazione, appropriazione, contraffazione’ e ‘soggetti pubblici o privati’ alla ‘presentazione di dati contabili all’Amministrazione finanziaria’, in realtà prospettando da un lato comportamenti sostanzialmente di tipologia differente da quelli per i quali si procede (di natura e specie truffaldina, sostanzialmente di genere diverso rispetto alle condotte dell’appropriarsi di ciò di cui si ha possesso o disponibilità in ragione della propria funzione o qualità) e di contesti ambientali egualmente diversi (la compartecipazione all’attività pubblica; l’esercizio della propria libera professione), dall’altro scenari del tutto indefiniti (appropriazione e alterazione in danno dei clienti privati o pubblici? Concorso con tali soggetti in danno dell’Amministrazione finanziaria?), il che rende immotivata la concretezza del pericolo affermato e, in definitiva, la sua ‘proporzione/pertinenza’ al caso per cui si procede”.

Ad avviso della S.C., in definitiva, il Tribunale ha spostato l’attenzione dall’ambito pubblicistico a quello “professionale /privato” che però non era utile a sostenere la deliberazione assunta, stante il contenuto specifico delle imputazioni provvisorie. Da qui la decisione di annullare l’ordinanza impugnata senza rinvio.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy