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La pluralità degli incarichi svolti e la loro durata nel tempo, di per sé, non sono elementi sufficienti a fondare la misura interdittiva dall'attività professionale per due mesi del sindaco di alcune società dichiarate insolventi e finite sotto inchiesta per condotte di fraudolenza patrimoniale.
La sentenza. Quanto sopra si evince dalla sentenza numero 28519 della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 16 luglio.
Il ricorso. Con la suddetta pronuncia, la Quinta Sezione Penale ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, avverso la sentenza del Tribunale della Libertà di Campobasso che aveva annullato la misura interdittiva di due mesi, con temporaneo divieto di esercizio d’impresa, di uffici o di attività professionale, disposta dal GIP, nei confronti di un commercialista che ricopriva la carica di sindaco, in seno ad un gruppo societario il cui amministratore era indagato per bancarotta.
I motivi. Nelle brevissime motivazioni, gli Ermellini hanno osservato che la pluralità di incarichi svolti all’interno “della medesima impresa societaria (o nello stesso novero societario, facente capo ad un solo soggetto), è un possibile riscontro di un ruolo pregnante ed importante” ricoperto dal professionista, ma non raggiunge “la stringente dimostrazione di una aprioristica sudditanza al volere dell'amministratore o la prova della sua proclività all'illecito”. Peraltro, la carica sindacale nella società non dimostra la partecipazione ai momenti gestori, onde il sillogismo che collega la pluralità degli incarichi non giova alla tesi “di un complessivo condizionamento supino” del professionista ai voleri di colui che gestisce il gruppo societario. Insomma, le tesi delle pubblica accusa non hanno colpito nel segno.