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L’esercizio dell’attività di consulenza aziendale da parte di un iscritto all’Ordine, sospeso a seguito di misura cautelare giudiziale, appare illegittimo se l’attività esercitata rientri in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 75 del 6 maggio 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alle richieste riguardanti la compatibilità o meno dell’esercizio dell’attività di consulenza aziendale da parte di un iscritto all’Albo sospeso.
Il parere è scaturito a seguito di un quesito pervenuto al Consiglio Nazionale nel quale, sostanzialmente, sono state poste due questioni:
Quindi - come osserva il CNDCEC - l’esercizio in concreto di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e agli esperti contabili, è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto all’albo, ovvero da iscritto sospeso dall’esercizio della professione.
A tal proposito, lo stesso Consiglio Nazionale richiama alcune pronunce della Cassazione, la quale ha ampliato l’oggetto del divieto, evidenziando che l’esercizio abusivo della professione si concretizza non solo con il compimento senza titolo, ma anche con «il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (cfr. Cass. Pen., SS. UU. n. 11545/2011).
In virtù di quanto sopra prospettato, quindi, secondo il Consiglio Nazionale l’esercizio dell’attività di consulenza aziendale da parte di un iscritto all’Ordine sospeso a seguito di misura cautelare giudiziale, appare illegittimo se l’attività in concreto esercitata rientri in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa.
Relativamente al secondo quesito posto, invece, riguardante la comunicazione o meno al cliente degli estremi della polizza dell’iscritto sospeso da parte dell’Ordine, il Consiglio Nazionale ha richiamato un precedente Pronto Ordini (il n. 168/2020), il quale aveva precisato che il mancato svolgimento dell’attività professionale durante il periodo di sospensione, non è ostativo all’adempimento degli obblighi e doveri gravanti sul professionista in ragione dell’iscrizione all’Albo professionale, tra cui, appunto, il mantenimento della polizza assicurativa.
Viene richiamato, in merito, l’articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012 che impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell’Ordine presso cui è iscritto.
Resta il fatto che, in base al generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale [articolo 12, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 139/2005], gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell’iscritto e, di conseguenza, gli stessi dati e documenti, possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006.
Infine, il CNDCEC, in considerazione che l’esercizio della professione può concretizzarsi con attività che rientrino in quelle riservate e/o tipiche della professione di dottore commercialista ed esperto contabile o che siano univocamente individuate come di competenza specifica di questa, giunge alla seguente conclusione: l’ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa, potrà avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.