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I compensi percepiti dopo la cessazione dall’attività professionale sono soggetti a IVA? È la questione rimessa alla Sezione Unite della Cassazione dall’ordinanza interlocutoria n. 24432 del 17 novembre 2014.
Il caso. Nelle aule del Palazzaccio è approdato il caso di un ex architetto che ha impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, concernente compensi per prestazioni professionali riscossi nel 2002 nonostante la cessione dell’attività e la dismissione della partita IVA nel 1997.
I primi due gradi del giudizio si sono chiusi a favore del contribuente. In particolare la CTR, quanto all’IVA, ha ritenuto non assoggettabili all’imposta i compensi in questione perché l’attività professionale era cessata in “epoca remota”, difettando pertanto il presupposto soggettivo.
La CTR ha dunque affermato che gli importi dovevano essere fatti rientrare tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, con conseguente sufficienza del rilascio della quietanza.
La soluzione interpretativa adottata dal giudice dell’appello è stata osteggiata dall’Ufficio finanziario secondo cui la cessazione dell’attività non esclude affatto la regolare fatturazione trattandosi di somme comunque inerenti all’attività professionale un tempo esercitata “e perché la cessazione non coincide con quella delle sole prestazioni, ma solo con l’estinzione dei rapporti giuridici e con la dismissione di beni strumentali”.
Motivi della devoluzione alle S.U. La questione al centro del dibattito tra le parti è la soggezione a IVA dei corrispettivi percepiti al professionista dopo la cessazione dell’attività professionale, questione sulla quale non esistono precedenti nella giurisprudenza di legittimità e che sino a qui è stata regolata solo dalla prassi applicativa (ad esempio circ. n. 232/E del 2009, che richiama la n. 11/E del 2007) nel senso che l’attività del professionista, se soggetta a IVA, non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e, in particolare, di quelli aventi a oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.
In questo contesto, non ritenendo dirimente la normativa di riferimento – che infatti si limita a prescrivere, nell’articolo 35 del D.P.R. n. 633, che in caso di cessazione dell’attività il contribuente deve farne dichiarazione entro 30 giorni (comma 3) e che “in caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione e liquidazione e dichiarazione” (comma 4) – la Sesta Sezione Tributaria della Cassazione ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per la devoluzione della controversia alle Sezioni Unite.
La questione dell’imponibilità all’imposta sul valore aggiunto dei compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessione dell’attività e la chiusura della partita IVA è infatti di particolare importanza.