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Premessa – Ai compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, spettanti agli amministratori, è applicabile il principio di cassa “allargata”. Di conseguenza, le somme corrisposte entro il 12.1.2012 concorrono a formare il reddito 2011 dell’amministratore e sono deducibili dalla società erogante nel 2011.
Tassazione in capo all’amministratore - All’amministratore di società è applicabile il principio di cassa “allargata” per determinare a quale periodo d’imposta imputare le somme e i valori in genere ricevuti per l’attività di amministratore, in quanto tali somme sono assimilate al reddito da lavoro dipendente e per detto reddito è prevista la possibilità di applicare il citato principio. Quanto sopra si desume dall’art. 50, comma 1, TUIR, secondo il quale: “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: […] c - bis) le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica [...]” e dall’art. 51, comma 1, TUIR che, con riferimento al lavoro dipendente, dispone che: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Anche l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 6.7.2001, n. 67/E, ha ribadito che agli amministratori è applicabile il disposto dell’art. 51, comma 1, TUIR, riguardante il c.d. principio di cassa “allargata”. Di conseguenza, relativamente al 2011, il reddito dell’amministratore è dato dai compensi percepiti fino al 31.12.2011 con in aggiunta i compensi percepiti entro il 12.01.2012 riferiti a prestazioni rese nel 2011.
Adempimenti - Per effetto dell’applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.1.2012 e relative a prestazioni effettuate nel 2011, la società deve operare le ritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2011 e attribuire le deduzioni nella misura prevista per il 2011.
Deducibilità per l’impresa - In linea generale, i compensi che la società eroga al collaboratore coordinato continuativo rappresentano per la stessa un costo deducibile dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta a cui gli stessi si riferiscono (ordinario criterio di competenza). Pertanto, per l’impresa sono deducibili nel 2011 i compensi dei collaboratori per prestazioni rese nel corso del 2011, ancorché pagati nel 2012 o in anni successivi. È prevista un’eccezione alla predetta regola limitatamente ai compensi degli amministratori. Infatti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, TUIR: “i compensi spettanti agli amministratori […] sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E, la finalità del citato art. 95 è quello di “far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante”. Quindi, per mantenere la simmetria tra il momento di tassazione per l’amministratore e il momento di deducibilità per il committente, è previsto che anche per la società è applicabile il principio di cassa “allargata”, in modo tale che i compensi corrisposti entro il 12.1 siano deducibili nell’anno precedente se relativi a prestazioni rese in tale periodo.