13 novembre 2014

Compenso: il contratto è prova per la riscossione

Autore: Redazione Fiscal Focus

A norma dell’art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. È così che si apre la sentenza n. 227 del 13 maggio 2014 del Tribunale di Ivrea.

Un geometra che cita in giudizio una srl e altri tre soggetti al fine di richiedere il pagamento del compenso relativo all’attività professionale svolta in tre diversi cantieri, produce in tale sede la documentazione relativa ai cantieri nonché tre proposte di parcelle emesse nei confronti dei proprietari degli stessi.

Com’è noto, costituisce principio di diritto quello secondo cui "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto" (Cass. civ., Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5915).

Nel caso analizzato dal Tribunale di Ivrea, la parte che cita in giudizio non produce né il contratto in base al quale avrebbe emesso le proposte di parcella ai clienti né la fattura, bensì solo delle proposte di parcelle non vidimate.
La Corte di Cassazione ha spiegato che "nella liquidazione della somma dovuta ex art. 2041 c.c. non possono essere assunte come parametro, le parcelle del professionista ancorché vistate dall'Ordine professionale, non trattandosi di corrispettivo di prestazioni effettuate dal professionista in base al contratto con il cliente ma di una somma che va liquidata in base alle prove offerte dal richiedente se ed in quanto vi sia stato vantaggio economico di una parte cui abbia fatto riscontro l'impoverimento dell'altra" (Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9243).

Pertanto, il professionista che nella fase di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiede il saldo del compenso, deve dimostrare l’esistenza del credito che vanta con la prova del contratto. Se egli fornisce fatture o proposte di parcelle non vidimate dall’Ordine, non fornirà prova sufficiente per vantare una liquidazione delle somme a lui dovute, in quanto appare come arricchimento senza causa, così come sancito dall’ex art. 2041 del Codice Civile.
L’articolo recita infatti: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

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