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Comunicazione Pec in scadenza - Come ormai noto, il comma 6 dell’art. 16 del D.L. 185/08, convertito nella Legge n. 2 del 28.01.2009, prevede, fra l’altro, che le imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore della norma (29 novembre 2008) comunichino al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in esenzione da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute, quindi, a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Tale comunicazione dovrà avvenire alle Camere di Commercio di competenza entro il 29 novembre prossimo, con la previsione in caso di mancato adempimento, dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del codice civile (importi dimezzati dallo Statuto delle Imprese, legge 180/2011).
Coinvolte tutte le società - Esclusi i soggetti non costituitosi in forma societaria, la norma non prevede alcun esonero, pertanto tutti i soggetti obbligati, che alla data del 29 novembre 2011 risultano ancora iscritti presso il Registro delle Imprese, devono aver avanzato la formale richiesta di iscrizione della Pec, che avverrà come già detto senza addebito di costi.
Il parere del Ministero dello Sviluppo Economico - In riferimento alle procedure concorsuali, un parere del Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che le società in stato di fallimento non rientrino tra i soggetti obbligati all’adempimento in questione, tuttavia il curatore fallimentare qualora fosse interessato, può iscrivere nel registro delle imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della società da lui curata, presentando la domanda al competente ufficio camerale.
Concordato - Nel caso di società sottoposte a concordato, sempre secondo il parere del Ministero, bisogna effettuare delle distinzioni, in particolare bisogna distinguere i concordati che sono nella fase che precede l’omologa o per quelli non liquidatori, da quelli liquidatori nella fase post-omologa. Nel primo caso, la gestione della società rimane in capo agli amministratori, quindi vale la regola generale per cui l’adempimento spetta al rappresentante legale della società, che potrà anche indicare un autonomo indirizzo di PEC. Il rappresentante potrà anche incaricare per l’adempimento un professionista di cui all’art. 31, c.2-quinquies della legge 340/2000. Nel secondo caso, invece, (concordato liquidatorio) la gestione della società passa al liquidatore, e l’adempimento della comunicazione spetterà a quest’ultimo, ferma restando la possibilità dello stesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La precisazione del Consiglio Nazionale - Secondo una precisazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, qualora si accedesse all’interpretazione per cui anche le società fallite siano tenute all’obbligo di comunicazione della Pec è necessario individuare quale sia il soggetto obbligato a tale adempimento.
Nel caso specifico, è importante chiarire alcuni concetti, cioè che il fallimento non viene più annoverato tra le tra le cause di scioglimento della società di capitali (art. 2484 c.c.) e la società esiste fino a quando il curatore non ne chieda la cancellazione dal Registro delle imprese e, con essa, continuano ad esistere i suoi organi con funzioni limitate a seguito delle esigenze delle procedura. Va comunque ricordato che gli amministratori conservano intatti i loro poteri direttamente correlati alla gestione dei rapporti che sono esclusi dallo spossessamento, dunque restano in carica e mantengono la rappresentanza legale della società. Tale principio si evince da vari indici normativi (artt. 48, 49, 87 e 146 L.F.) dove il ruolo e la presenza dell’organo di amministrazione è evidenziato anche in costanza di fallimento.
A seguito di ciò, si può ritenere che sarà il rappresentante legale della società, non il curatore, che dovrà procedere alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata della società dichiarata fallita.
Comunicazione del curatore - Nei casi in cui il curatore voglia provvedere alla comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro delle Imprese, va precisato che è priva di fondatezza l’opinione per cui vige l’obbligo del curatore relativamente alla comunicazione della Pec, qualora espletasse tale adempimento si tratterebbe di una mera comunicazione, agendo come semplice trasmettitore della volontà del legale rappresentante con applicazione delle relative disposizioni in punto di responsabilità (art. 1433 c.c.).