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L’istituto di mediazione - Nel panorama giuridico italiano torna a farsi largo la mediazione civile, ossia quell’occasione che le due parti contendenti posso avere, prima di agire in giudizio, al fine di risolvere la controversia giungendo a un accordo stragiudiziale. La conciliazione fa quindi di nuovo capolino, coinvolgendo soprattutto i professionisti che possono assumere la funzione di mediatore tra le due parti.
La nuova versione - A introdurre una nuova versione dell’istituto di mediazione è stato il recente decreto ‘del Fare’, che ha sanato le faglie riscontrate nella precedente. A ben vedere, neanche un anno fa, la Corte costituzionale aveva detto no ad alcuni aspetti del modello di conciliazione obbligatorio all’epoca proposto. L’istituto, in vigore da pochi mesi, era considerato il fiore all’occhiello dei più recenti interventi del Ministero della Giustizia, che intendeva avvalersene al fine di procedere con lo snellimento dell’immane carico di lavoro presente negli uffici giudiziari, utilizzando l’istituto per risolvere le controversie definite ‘minori’. La versione aggiornata dal decreto ‘del Fare’ prevede di potersi avvalere della mediazione in situazioni quali liti di condominio, diritti reali, successioni, contratti bancari e finanziari e responsabilità in campo sanitario. È quindi evidente che sono ‘uscite’ dalle materie coinvolte quelle inerenti il risarcimento danni da incidenti stradali, mentre l’ambito ‘medico’ è stato ampliato con il termine ‘sanitario’.
Novità ‘professionali’ - Vi è comunque un altro bel gruzzolo di novità, tra le quali alcune interessano soprattutto i professionisti mediatori. Nello specifico, si sottolinea che è stato deciso di introdurre l'obbligo di assistenza legale nel corso di tutto il procedimento, pertanto l’avvocato verrà considerato di diritto un professionista mediatore. Tale decisione è stata presa soprattutto per evitare dei danni che l’introduzione dell’obbligatorietà dell’istituto mediativo avrebbe potuto recare alla professione forense. In ogni caso, ciascun professionista iscritto nell'elenco degli organismi di mediazione dovrà rispettare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di formazione e aggiornamento. Poi dopo che i legali sottoscrivono il verbale di intesa, attestandone a legittimità e regolarità, questo documento verrà insignito del valore di titolo esecutivo.
La procedura – Altra novità riguarda poi la prassi procedimentale dell’istituto. Nella nuova versione si nota infatti che non solo i costi risultano più contenuti, ma la stessa procedura è sostanzialmente modificata. In primo luogo si evince la volontà di dar maggior peso al primo incontro tra le parti. Questo primario obiettivo dovrebbe quindi spingere chi si occupa della mediazione a incoraggiare le parti a partecipare, in quanto un primo incontro potrebbe gettare la basi per una buona riuscita dell’intento conciliativo o per una sconfitta, con relativa continuazione per via giudiziaria. A tal proposito, nell’eventualità che la conciliazione fallisca, l'organismo di mediazione non ha diritto ad alcun compenso.
Applicazione ‘a tempo’ – Infine, altra novità introdotta dall’aggiornamento dell’istituto riguarda il tempo applicativo. La conciliazione avrà a disposizione quattro anni per dimostrare la propria efficacia e la propria utilità. Al termine di questo periodo si attuerà un’approfondita verifica sui risultati ottenuti. Sempre la questione ‘temporale’ riguarda poi ogni singolo procedimento conciliativo, per il quale la lunghezza avrà un limite massimo di tre mesi.