17 settembre 2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: pronta la guida CNDCEC-Agenzia delle Entrate

Il documento riepiloga requisiti, modalità di adesione, cause di cessazione e decadenza, premialità per il rinnovo e ravvedimento speciale dopo le novità del Decreto Omnibus fiscale

Autore: Serena Pastore

Il concordato preventivo biennale entra nella fase operativa per il 2026-2027 con una nuova guida predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il documento, diffuso il 16 settembre 2026 con l’Informativa CNDCEC n. 116/2026, è rivolto sia ai contribuenti che intendono aderire per la prima volta sia a coloro che, dopo il biennio 2024-2025, valutano il rinnovo.

Il taglio è soprattutto operativo: accanto alle regole di accesso e alle modalità di adesione, la guida concentra l’attenzione sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, il cosiddetto Decreto Omnibus fiscale, che ha inciso sulle cause di cessazione e decadenza, sulle condizioni applicabili in caso di rinnovo e sulle premialità riconosciute ai contribuenti che proseguono nel concordato.

Accesso al CPB: requisito dei debiti e cause di esclusione

La disciplina di riferimento resta contenuta nel D.Lgs. n. 13/2024. Possono accedere al concordato i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli ISA. Con riferimento al periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta, non devono risultare debiti tributari o contributivi definitivamente accertati, salvo che, entro il termine di adesione, il debito residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia stato ridotto al di sotto di 5.000 euro.

Proprio su questo punto interviene una delle novità del Decreto Omnibus. L’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti è priva di effetti. La fattispecie viene quindi distinta dalla decadenza, che presuppone invece un concordato validamente perfezionato e la successiva emersione di una delle violazioni previste dalla disciplina.

Restano, inoltre, le specifiche cause di esclusione, tra cui la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza del relativo obbligo, determinate condanne penali, nonché il conseguimento nell’anno precedente di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Particolare attenzione viene dedicata ai professionisti. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano ad associazioni professionali, STP o società tra avvocati, l’accesso è subordinato, nei casi previsti, all’adesione coordinata del professionista e della struttura partecipata, purché le attività siano riconducibili al medesimo ISA. La guida precisa tuttavia che l’esclusione dagli ISA di uno degli associati non impedisce automaticamente agli altri partecipanti e allo studio di aderire, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni richieste.

Proposta, adesione e possibilità di revoca

La proposta per il biennio 2026-2027 viene elaborata tramite il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, sulla base dei dati necessari per l’applicazione degli ISA e delle ulteriori informazioni richieste ai fini del concordato. Il calcolo tiene conto, tra l’altro, del reddito dichiarato e del livello di affidabilità fiscale riferiti al periodo d’imposta precedente.

La guida indica il 31 ottobre 2026 come termine per aderire alla proposta o revocare una precedente accettazione relativa al biennio 2026-2027. L’adesione può essere trasmessa congiuntamente al modello ISA allegato alla dichiarazione Redditi 2026 oppure autonomamente, utilizzando il frontespizio del modello Redditi e compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 1.

Fino alla scadenza è anche possibile correggere una comunicazione già trasmessa inviandone una nuova, senza dover preventivamente revocare quella precedente. La revoca resta comunque ammessa, sempre entro il termine previsto, mediante le modalità telematiche illustrate nel documento.

Cessazione e decadenza: due effetti diversi

Uno dei passaggi più rilevanti della guida riguarda la distinzione tra cessazione e decadenza.

La cessazione interviene quando, durante il biennio, vengono meno o cambiano in misura significativa i presupposti sui quali era stata formulata la proposta. Tra le ipotesi indicate rientrano la cessazione dell’attività, il mutamento dell’attività esercitata quando comporta l’applicazione di un diverso ISA, il passaggio al regime forfetario e il verificarsi di circostanze eccezionali che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati.

La decadenza, invece, è collegata a violazioni di particolare rilevanza e determina la perdita degli effetti del CPB per entrambi i periodi d’imposta. La guida richiama, tra gli esempi, determinate fattispecie emerse in sede di accertamento e gli omessi versamenti non regolarizzati dopo la comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Resta inoltre fermo che, in caso di decadenza, sono comunque dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito e sul valore della produzione concordati quando questi risultino superiori a quelli effettivamente conseguiti.

Più premialità per chi rinnova il concordato

Il rinnovo per un secondo biennio viene accompagnato da benefici rafforzati. Per l’IVA, la soglia di esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti sale da 70.000 a 100.000 euro annui; per imposte dirette e IRAP passa da 50.000 a 70.000 euro. Anche per i rimborsi IVA l’esonero dal visto e dalla garanzia arriva a 100.000 euro.

Ai contribuenti che rinnovano è inoltre riconosciuta l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell’attività di accertamento, anziché di un solo anno, nonché la possibilità di rateizzare saldo e acconto delle imposte senza applicazione degli interessi.

A queste misure si affianca il ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023, riservato ai contribuenti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. L’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026 prevede una base imponibile incrementale e un’imposta sostitutiva modulata in funzione del punteggio ISA conseguito in ciascun periodo d’imposta.

Per ciascuna annualità interessata, l’incremento del reddito dichiarato varia dal 5% per i soggetti con ISA pari a 10 fino al 50% per quelli con punteggio inferiore a 3. Sulla maggiore base si applica un’imposta sostitutiva del 10%, 12% o 15% in funzione del livello di affidabilità fiscale, mentre ai fini IRAP l’aliquota è fissata al 3,9%. Per ogni annualità definita, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

La guida CNDCEC-Entrate offre così una lettura coordinata delle regole da utilizzare nella campagna CPB 2026-2027, con un’attenzione particolare alle situazioni che possono impedire l’accesso, interrompere il concordato o determinare la perdita dei suoi effetti. Per chi proviene dal primo biennio, il rinnovo richiede inoltre di valutare congiuntamente le nuove premialità e l’eventuale accesso al ravvedimento speciale per gli anni pregressi.

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