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Roma, 17 ottobre 2018 - Il condono mediante dichiarazione integrativa e flat tax del 20% sostitutiva della ordinaria tassazione IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, con limite massimo di emersione pari a 1/3 dell’imponibile già dichiarato e tetto massimo a 100.000 euro, consente il massimo vantaggio fiscale ai contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi già dichiarati per almeno 75.000. In questo caso, infatti, sull’intero ammontare di reddito non dichiarato che viene fatto emergere si ottiene uno sconto del 56% rispetto alla tassazione ordinaria che su quello stesso maggior reddito è stata applicata a chi lo ha dichiarato sin da subito. Ciò è dovuto alla differenza tra il 46% di tassazione ordinaria sui redditi eccedenti 75.000 euro (43% di IRPEF + 3% medio di addizionali regionali e comunali) e il 20% di flat tax sostitutiva.
E’ quanto emerge dai calcoli effettuati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
Ad esempio:
Ovviamente il risparmio annuale va moltiplicato per il numero degli anni condonabili per i quali il contribuente decide di avvalersi del condono. Il vantaggio fiscale, che il condono attribuisce a chi fa emergere ora ciò che non aveva a suo tempo dichiarato, diminuisce al diminuire del “reddito di partenza”:
“Non compete a noi commentare l’opportunità politica di fare o non fare un condono, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo”, spiega il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. “Sul piano tecnico”, prosegue, “ci limitiamo a osservare la peculiarità della scelta di introdurne uno e al tempo stesso di accompagnarlo a paletti che ne disincentivano l’utilizzo”. “L’iter parlamentare del decreto”, conclude il numero uno dei commercialisti, “potrebbe essere l’occasione giusta per qualche correttivo”.