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La Legge n. 27/12, di conversione al Decreto Legge n. 1 del 2012, il Decreto liberalizzazione ha previsto la possibilità per i professionisti di partecipare al patrimonio dei confidi e, gli stessi confidi fra professionisti, possono essere partecipati anche da imprese non finanziarie di grandi dimensioni e da Enti pubblici e privati.
Dal D.L. n. 269/03 al D.L. n. 70/11 - La disciplina sui confidi dei professionisti ha subito un’evoluzione. Se il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, all’articolo 13 aveva disciplinato l’attività di garanzia collettiva dei fidi, successivamente il D.L. n. 70/11, all’articolo 8, comma 12 bis, lett. a) ha esteso la disciplina dei confidi ai professionisti.
Ultimi interventi - Recentemente sulla disciplina dei confidi dei professionisti, è intervenuto il Governo Monti prima con la manovra Salva Italia e poi con il Decreto liberalizzazione che proprio in questi ultimi giorni ha ottenuto la conversione definitiva in Legge da parte del parlamento.
Manovra Salva Italia - Il D.L. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la manovra Salva Italia, ha previsto la possibilità per imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché per Enti, sia pubblici che privati, di partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche per le piccole e medie imprese, ma non estendendo questa possibilità ai confidi dei professionisti.
Liberalizzazione - Fino al recente Decreto convertito in Legge, sulla liberalizzazione che invece prevede la possibilità per gli stessi professionisti di partecipare al patrimonio dei confidi e alle stesse imprese non finanziarie, di grandi dimensioni e agli Enti, pubblici e privati, di partecipare essi stessi al capitale sociale dei confidi fra professionisti.
Imprese ed Enti - Dando alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni, come agli Enti pubblici e privati di partecipare al capitale sociale dei confidi fra professionisti, si dà alle stesse la possibilità di rendere operativi gli strumenti dei confidi, la cui partenza però è sempre in mano ai professionisti.